Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22779 del 25/09/2018
Cassazione civile sez. I, 25/09/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 25/09/2018), n.22779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28361/2013 proposto da:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’avvocato Pazzaglia
Stefania, rappresentata e difesa dall’avvocato Fantusati Paolo,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona del Curatore Dott.
Z.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ortigara n. 3, presso
lo studio dell’avvocato Aureli Michele, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Zanotti Fabio, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1485/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 22/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/06/2018 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del
provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre
2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo che fossero dichiarate inefficaci alcune operazioni bancarie a norma della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2: operazioni poste in essere dalla società fallita sul conto corrente ad essa intestato nell’anno anteriore all’apertura della procedura concorsuale, che aveva avuto luogo il 20 febbraio 1991.
Nella resistenza della banca convenuta il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava inefficaci, a norma della L. Fall., art. 67, comma 2, alcuni pagamenti e accreditamenti attuati dalla società fallita sul conto corrente della medesima; per l’effetto condannava la banca al pagamento, in favore del Fallimento, della somma di Euro 407.272,33.
2. – La pronuncia era impugnata sia dalla banca che dalla curatela e la Corte di appello di Bologna definiva il gravame, rendendo il 22 ottobre 2012 la sentenza con cui respingeva entrambe le impugnazioni.
3. – Contro tale pronuncia Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto un ricorso per cassazione basato su un unico motivo, articolato in due censure, che è illustrato da memoria. Il Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 (nel testo anteriore alla riforma), nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.; censura, inoltre, la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo e controverso prospettato dalla parte appellante. Deduce che la Corte felsinea avrebbe mancato di argomentare validamente riguardo alle operazioni concernenti gli effetti insoluti e protestati. Secondo l’istante, il giudice distrettuale aveva recepito integralmente il conteggio elaborato dal consulente tecnico d’ufficio, il quale, allo scopo di verificare se le rimesse avessero funzione solutoria, avrebbe dovuto accertarsi della copertura o meno del conto con riferimento al saldo disponibile.
2. – Il motivo è inammissibile in quanto carente di specificità.
L’istante non chiarisce, infatti, quale fosse il preciso contenuto delle deduzioni critiche sollevate contro le considerazioni svolte dal c.t.u. nell’elaborato peritale: elaborato che, del resto, è riprodotto attraverso un breve stralcio, inidoneo a dar conto, in modo chiaro ed esaustivo, del procedimento di calcolo seguito dal consulente.
Va qui rammentato che in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 giugno 2016, n. 11482; cfr. pure: Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; Cass. 16 ottobre 2013, n. 23530; Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; il principio è costantemente ribadito in sentenze non massimate: cfr., da ultimo, Cass. 8 giugno 2018, n. 14994).
3. – All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della banca ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018