Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22779 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/08/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 12/08/2021), n.22779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18889-2014 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2013 della COMM.TRIB.REG.EMILIA ROMAGNA,

depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2021 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

con atto di compravendita del 16.6.2004 R.G. e R.F. acquistavano rispettivamente la quota del 35% e del 40% della proprietà di un terreno agricolo sito nel comune di Predappio richiedendo le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina dalla L. n. 604 del 1954 consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa invece che in misura ordinaria. A tal fine l’istante esibiva il certificato provvisorio rilasciato in data 16.6.2004 dall’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Forlì e Cesena. Nello stesso atto in via subordinata richiedeva l’applicazione delle agevolazioni previste per i trasferimenti di terreni agricoli in favore degli imprenditori agricoli professionisti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota prima della Tariffa, parte prima allegata.

In data 16.6.2010 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì, notificava a R.G. l’avviso di liquidazione con il quale disconosceva la spettanza dell’agevolazione fiscale di cui alla L. n. 604 del 1954 procedendo a richiedere le maggiori imposte di registro ed ipotecaria con relativi interessi non avendo il contribuente provveduto ad acquisire la certificazione nel termine di tre anni dalla data di stipula dell’atto.

Avverso detto atto R.F. proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Forlì che con sentenza in data 4 aprile 2011 accoglieva il ricorso limitatamente all’esclusione della responsabilità solidale con l’altro acquirente rigettandolo per il resto.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte di R.F., la CTR dell’Emilia Romagna con sentenza in data 30.1.2014, all’esito del giudizio in cui l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello incidentale, rigettava l’appello principale ed in accoglimento dell’appello incidentale dichiarava legittimo l’operato dell’Ufficio ritenendo i due proprietari coobbligati solidali al pagamento dell’imposta.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 2,3 e 4” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto la decadenza dal beneficio fruito al momento della registrazione del contratto di compravendita per il fatto che il contribuente non ha prodotto il certificato definitivo attestante la qualifica di coltivatore diretto nel termine di tre anni.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3 e dell’art. 277 c.p.c. in connessione con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota prima della Tariffa, parte prima allegata ” parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva esaminato la questione del riconoscimento delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di terreni agricoli in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 4 in connessione con il D.P.R. 8 dicembre 200, n. 445, art. 46 e s.s.” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è erronea laddove ha subordinato l’agevolazione de qua al rilascio della certificazione essendo invece sufficiente il certificato provvisorio costituente autocertificazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto la responsabilità solidale degli acquirenti per il pagamento dell’imposta.

I primi tre motivi del ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati.

Giova premettere che, per conseguire le agevolazioni tributarie previste a favore della piccola proprietà contadina, della L. n. 604 del 1954, art. 3, nel testo ratione temporis applicabile, dispone che l’acquirente, deve produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2, nn. 1, 2 e 3, ed il successivo art. 4, prevede che, in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3, può essere prodotta una attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio.

In tal caso, le agevolazioni tributarie sono concesse, provvisoriamente, al momento della registrazione, ed entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto, sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dal seguente art. 5, e l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

L’art. 5, infine, dispone che quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, né quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui alla stessa L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2.

Orbene, l’espressa previsione nella L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”, ed il correlato disposto del comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, militano nel senso che il suddetto termine, di natura decadenziale, è destinato ad operare in tutte le ipotesi in cui le agevolazioni tributarie sono state chieste ed applicate al momento della registrazione, in via provvisoria, in quanto cioè assoggettate ad una “vera e propria condizione risolutiva” (Cass. n. 21050/2007), costituita dall’inutile decorso del termine di tre anni assegnato al contribuente per la presentazione del certificato definitivo, adempimento di parte privata a cui segue il controllo, da parte dell’Ufficio, delle condizioni e dei requisiti per il conseguimento effettivo del beneficio.

Si ritiene quindi che il contribuente possa avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui alla detta L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 1, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (vedi Cass., Sez. 5, n. 29293/18).

Se quindi non adempia l’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto (ove stipulato prima dell’entrata in vigore della L. n. 25 del 2010), perde il diritto al beneficio, salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire la documentazione in tempo utile e che il superamento del predetto termine sia dovuto all’inerzia degli uffici competenti e non alla propria negligenza nel richiedere o sollecitare il rilascio del certificato (vedi Cass.; Sez. 5, n. 2941/2018).

Nella specie è incontestato che il contribuente, dopo aver esibito all’atto della stipula del contratto di compravendita il solo certificato provvisorio, ha addirittura richiesto il certificato de quo in data 30.3.2010 quindi ben oltre il termine decadenziale previsto.

Il quarto motivo di ricorso è del pari infondato.

Con l’avviso di liquidazione per cui è processo notificato a R.G. e R.F. (entrambi in qualità di acquirenti), l’amministrazione finanziaria ha inteso recuperare l’imposta di registro corrisposta, in misura asseritamente inferiore al dovuto, in relazione all’atto di compravendita del terreno. Da ciò deriva la correttezza della sua attivazione nei confronti di un soggetto (contraente acquirente) gravato da una responsabilità di tipo solidale con gli altri contraenti; così come stabilito, per regola generale, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57.

La norma prevede che le parti contraenti siano coobbligate in solido, pertanto l’amministrazione non è vincolata né dal beneficio dell’ordine, né, tanto meno, dal beneficio di previa escussione.

In questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo.

Ciò significa che l’erario correttamente può richiedere a ciascun debitore il pagamento del debito di imposta esigendone il totale adempimento a sua scelta dall’uno o dall’altro; fino a quando non abbia conseguito l’adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti.

Ne’ appare conferente il riferimento al citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma IV atteso che nella specie la decadenza dall’agevolazione deve ascriversi proprio alla parte acquirente.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3600,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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