Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22779 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/11/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16713/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO

MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

GRAZIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARTINA MENEGHELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/03/2015 r.g.n. 544/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza, del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito l’Avvocato MAGGINI STEFANIA per delega verbale Avvocato

MENEGHELLO MARTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Venezia con la sentenza non definitiva n. 94 del 2015, rigettava il reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza del Tribunale di Padova che, confermando la decisione resa all’esito del giudizio a cognizione sommaria, aveva annullato il licenziamento intimato a P.T. da Telecom Italia s.p.a. in data 31 luglio 2012, ritenendo il difetto di prova dell’addebito disciplinare. Questo era stato mutuato dai capi d’imputazione formulati in sede penale, all’esito della conclusione delle indagini preliminari avviate a carico del lavoratore e di altri imputati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano: in particolare, il signor P. era imputato per aver concorso nel rilascio di Sim card a clienti stranieri, con utilizzo di documenti d’identità falsi o provento di ricettazione, in qualità di venditore specializzato indiretto assegnato al cosiddetto “Canale etnico”. Rimetteva la causa in istruttoria con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine all’accertamento ed alla quantificazione del danno, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

Per la cassazione della sentenza Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso P.T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo di ricorso, Telecom Italia s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c..

Deduce che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che oggetto di contestazione da parte di Telecom fosse la sola attività commissiva dei reati, e non anche quella omissiva consistente nel non avere informato i vertici aziendali della conoscenza dell’attività di intestazione e attivazione abusiva e fittizia di schede telefoniche.

1.1. Il motivo non è fondato.

L’indagine in ordine al significato ed alla portata della contestazione disciplinare costituisce un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (v. con riferimento alle regole sull’interpretazione dei contratti, applicabili nei limiti della compatibilità ex art. 1324 c.c., Cass. 27 marzo 2007, n. 7500, e 30 aprile 2010, n. 10554 e, con riferimento agli atti unilaterali, Cass. n. 7 maggio 2004 n. 8713).

Deve poi aggiungersi che nel caso vige il principio per cui l’addebito disciplinare dev’ essere preciso ed obiettivo, comprensivo di tutte le indicazioni necessarie per individuare nella,sua materialità storica il comportamento commissivo ovvero omissivo identificabile come infrazione (v. su tale aspetto Cass. n. 12621 del 23/09/2000, n. 12577 del 27/08/2002), sicchè non possono ritenersi in esso implicitamente ricomprese condotte che restano al di fuori di tale individuazione.

La Corte d’appello alla pagina 10 ha fatto applicazione di tali principi, specificamente esaminando la lettera di contestazione, nel suo complesso e nei singoli passaggi. Il ricorso critica tale ricostruzione con una valutazione meramente contrappositiva, senza neppure specificare quali sarebbero i parametri interpretativi (pur indicati nella rubrica del motivo) dai quali il giudice territoriale si sarebbe discostato, per cui, in definitiva, il motivo è fondato sulla volontà della parte ricorrente di ottenere una diversa soluzione del merito della questione.

2. Come secondo motivo, la ricorrente deduce omessa valutazione delle prove documentali offerte da Telecom a sostegno della legittimità del licenziamento, errore processuale, vizio del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto che le prove acquisite in giudizio (ed in particolare le comunicazioni intercorse fra la Cronos-Advalso ed il P., le deposizioni dei signori Scotto e Nicotra, le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra il P. e la collega L.C., le dichiarazioni del signor M.), non darebbero conferma dei fatti contestati al lavoratore. Lamenta che la Corte abbia mal esaminato le suddette risultanze ed abbia trascurato di esaminare una parte della documentazione in atti, tra cui le mail depositate (in particolare, quella del 11/9/2008, lette in relazione alle dichiarazioni del signor M., la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Milano con la documentazione sequestrata).

2.1. Il motivo è inammissibile.

Al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

2.2. E’ però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, ma ritenuti superati dalle ulteriori risultanze o comunque non decisivi. La Corte ha infatti effettuato una valutazione globale delle risultanze di causa, ritenendo infondata la tesi accusatoria della società. Nell’iter motivazionale ha anche evidenziato come dal complesso del materiale probatorio sia emersa la giustificazione del possesso da parte del lavoratore presso il proprio ufficio di copia dei documenti alterati utilizzati per intestazioni fittizie di Sim card, in quanto il P., per necessità correlate all’attività di verifica affidatagli, deteneva nel proprio ufficio la documentazione trasmessagli da Cronos Advalso, oggetto di contestazione. Allo stesso modo, ha effettuato un esame analitico del contenuto delle intercettazioni, e ne ha tratto l’attinenza alla sua attività di coordinamento commerciale.

Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze fattuali, il che sostanzialmente, al di là della rubrica di stile, è quello che viene richiesto con il motivo in rassegna.

2.3. Occorre aggiungere che la disciplina speciale prevista dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 58, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 18, va integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro. Ne consegue l’applicabilità, nel giudizio di cassazione, anche dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv. con modif. nella L. n. 134 dello stesso anno, applicabile, a norma dell’art. 54, comma 2 del medesimo decreto, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a far data dal 11 settembre 2012 (come chiarito da Cass. n. 26860 del 18/12/2014 e Cass. ord., 24909 del 09/12/2015), il quale prevede che la disposizione contenuta nel precedente comma 4, ossia l’esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c.p.c. – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta “doppia conforme”, v. Cass. n. 23021 del 29/10/2014).

Nel caso, poichè la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale è stata confermata dalla Corte d’appello, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 10/03/2014), ciò che nel caso non è stato fatto.

3. Come terzo motivo, Telecom Italia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e della L. n. 300 del 1970. Sostiene che la fondatezza dell’addebito possa essere dimostrata nella maniera che il datore di lavoro ritiene più opportuna, non essendovi alcun obbligo da parte di quest’ultimo di indicare nella lettera di contestazione le fonti di prova.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non è coerente con la ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, posto che sono state valutate le fonti di prova prodotte in giudizio, assumendo la contestazione disciplinare come ambito di delimitazione non della prova, ma della condotta da provare.

4. Come quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Telecom lamenta che la Corte di merito avrebbe dato una lettura viziata delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercorse fra il P. ed alcuni colleghi e ne riporta il contenuto.

5. Come quinto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente sostiene che erroneamente la corte d’appello abbia ritenuto che il P. all’interno dell’organizzazione aziendale avesse un ruolo di coordinamento e di controllo dell’operato degli altri venditori e che avesse assunto un ruolo di referente nei confronti della società Cronos Advalso per ciò che riguardava il proprio portafoglio clienti, laddove tale conclusione non sarebbe supportata da alcun elemento documentale, ed anzi risulterebbero elementi contrari nel senso che il P. in qualità di venditore addetto alla sede di (OMISSIS) faceva capo al coordinatore di area signor S.F. e la sua attività di verifica e controllo era limitata alle ditte appartenenti al proprio portafoglio.

6. Come sesto motivo, Telecom deduce omessa valutazione delle prove documentali offerte da Telecom a sostegno della legittimità del licenziamento, errore processuale, vizio del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la Corte veneziana non avrebbe proceduto all’esame di tutta la documentazione sequestrata presso la postazione del P., documentazione dalla quale emergeva la responsabilità del lavoratore in ordine alla fittizia intestazione attraverso documenti contraffatti di Sim card del canale etnico.

6.1. Anche per il quarto, il quinto e il sesto motivo valgono i limiti dell’indagine demandata alla Corte di Cassazione, come delineati ai superiori punti 2.1 e 2.3., venendo richiesta sostanzialmente, al di là del formale richiamo a norme di diritto ed alla disciplina del processo, una diversa valutazione delle medesime circostanze già valutate dalla Corte d’appello. In particolare, la Corte territoriale ha valutato sia il contenuto delle intercettazioni, sia la posizione aziendale del P., sia la documentazione prodotta (in particolare, a pagina 11 e 12 della sentenza si fa riferimento alla e-mail del 16/9/2008, contenente in allegato i passaporti cinesi poi sequestrati), sicchè i motivi risultano complessivamente inammissibili.

4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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