Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22779 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell’avvocato MODENA

ROBERTO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMINICI

REMO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 75/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA del 20/05/08, depositata il 02/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1…. G.A. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Liguria, n. 75/4/08, depositata il 2 luglio 2008, con la quale, rigettato l’appello proposto dal contribuente, veniva confermata la sentenza di primo grado pronunciata su di un avviso di accertamento avente ad oggetto, per anno d’imposta 1999, la rettifica del reddito da partecipazione del ricorrente nella s.a.s. SIR, che, a sua volta aveva definito il reddito societario con la procedura dell’accertamento con adesione. Il giudice dell’appello ha motivato sulla mancanza di prova, da parte del contribuente, di un reddito della società diverso da quello dalla stessa definito con l’accertamento per adesione. L’intimata Agenzia non si è costituita.

2. In via preliminare, si deve rilevare l’applicabilità alla fattispecie del principio già enunciato da questa Corte (Cass. n. 2827 del 2010) secondo il quale “In tema di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perchè l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società – costituente titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis (introdotto dal comma 18 dell’art. 9-bis cit.) – sia perchè, non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale”.

3. Con il primo motivo viene denunciato il vizio di motivazione sulla percezione da parte del ricorrente del maggior reddito accertato in capo alla società di persone, attribuito per trasparenza al socio.

3.1 La censura appare inammissibile poichè non contiene quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione. L’inammissibilità discende inoltre dal pacifico e condiviso principio, (Cass. SS.UU. n. 5802 dell’11.6.1998)secondo cui il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere, come nel caso di specie, in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

4. Con il secondo motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 4 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 per essere stato ritenuto fondato l’accertamento del reddito da partecipazione sulla base dell’atto di adesione concluso dalla società.

4.1 Il motivo appare inammissibile, poichè il quesito si rivela inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata – come sopra riportata -, che si fonda esclusivamente sulla mancanza di idonea prova da parte del ricorrente sulla inesistenza dei redditi societari quali quelli definiti dalla stessa società. Il quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., è infatti inconferente – con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare un tale quesito alla mancanza di quesito – allorchè la risposta, anche se positiva per l’istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass., Sez. un., n. 11650 del 2008).

5. Con il terzo motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, viene denunciata l’omessa pronuncia sull’eccepito difetto di motivazione dell’atto impositivo, che rinvia ad un p.v.c. allegato senza la documentazione richiamata.

5.1 La censura appare manifestamente infondata in quanto, essendo stato riportato, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, il testo dell’atto di appello con il quale si poneva l’eccezione, si rende chiara la non decisi vita della questione prospettata (Cass. n. 22235 del 2010): era stato eccepito, infatti, non la mancanza del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, ma della documentazione nello stesso richiamata, senza peraltro precisare la sua importanza ai fini dell’esercizio della difesa del contribuente, difesa, peraltro, puntualmente svolta.

6. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per manifesta inammissibilità del primo e del secondo motivo del ricorso e manifesta infondatezza del terzo motivo”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria da parte del ricorrente con la quale si assume, quanto al primo motivo, che lo stesso, con il quale viene contestata l’esistenza del reddito accertato in capo alla società e imputato per trasparenza al socio, indica tale punto come fatto controverso e decisivo rispetto al quale il giudice di merito non ha motivato il proprio convincimento; quanto al secondo motivo che lo stesso è stato formulato solo in via subordinata; quanto al terzo motivo che essa ricorrente aveva lamentato la mancata allegazione di documenti relativi alla genesi del reddito accertato;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non inficiati dalle osservazioni svolte poste che le stesse, quanto al primo motivo, sono prive di autosufficienza, e quanto al secondo ed al terzo motivo sono assolutamente generiche;

che, pertanto, il primo ed il secondo motivo del ricorso vanno dichiarati inammissibili ed il terzo va rigettato;

che non vi è materia di alcun provvedimento con riferimento alle spese del giudizio non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA