Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22778 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. I, 25/09/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 25/09/2018), n.22778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5196/2014 proposto da:

F.A.S.I. – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Moizo Riccardo n. 2, presso lo studio dell’Avvocato

Francesco Fazzalari, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale per Notaio P.M. di Roma – Rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto n. 43/2014 del Tribunale di Roma depositato il

23/1/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/6/2018 dal Consigliere Dott. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha chiesto che la

Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, voglia rigettare il

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 3 maggio 2012 il Giudice delegato al fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da F.A.S.I. (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa) in ragione della tardività dell’insinuazione.

2. Con decreto depositato in data 23 gennaio 2014 il Tribunale di Roma, pur riconoscendo che il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione non era dipeso da causa imputabile al creditore, a cui non era stata inviata la comunicazione del curatore prevista dalla L. Fall., art. 92, rigettava comunque l’opposizione ritenendo che il creditore non avesse soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico tramite la produzione del fascicolo relativo alla fase di verifica dello stato passivo o di altri documenti idonei a dimostrare l’esistenza e l’entità del credito.

3. Ricorre per cassazione contro questa pronuncia il F.A.S.I. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione.

L’intimato fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, sollecitando il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il motivo di ricorso dedotto denuncia la violazione della L. Fall., artt. 93 e 101, artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi: il Tribunale avrebbe erroneamente non ammesso al passivo il credito vantato dal F.A.S.I. senza tenere in considerazione la documentazione già prodotta in sede di insinuazione al passivo, che era stata depositata nuovamente nel giudizio di opposizione per mero scrupolo difensivo.

5. Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata.

6. Il ricorso è inammissibile.

Esso infatti è stato introdotto da un difensore in virtù di una procura generale alle liti conferita dal cliente in epoca anteriore (8 ottobre 2009) alla stessa presentazione dell’insinuazione al passivo e dunque priva di ogni riferimento al decreto qui impugnato e all’impugnazione da proporsi.

Un simile ricorso non è conforme al disposto dell’art. 365 c.p.c., secondo cui la procura al difensore del ricorrente per cassazione deve essere necessariamente speciale, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., commi 2 e 3, a pena di inammissibilità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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