Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22778 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 12/09/2019), n.22778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8266-2015 proposto da:

GRAPHO 5SERVICE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio

dell’avvocato CARLA RIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati

CHIARA FUCILI, FABIO CAZZOLA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALUDECIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo

studio dell’avvocato ROSA PATRIZIA SANTORO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA DE CONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del III e IV

motivo assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato FUCILI Chiara, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SANTORO Rosa Patrizia difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pesaro, sez. distaccata di Fano, con sentenza n. 63 del 2008, rigettò l’opposizione proposta dal Comune di Saludecio avverso il decreto ingiuntivo che intimava il pagamento di Euro 9.587,51 a favore di Grapho 5 Service s.r.l., a titolo di corrispettivo della fornitura di materiale inerente la manifestazione culturale (OMISSIS), e accolse la domanda riconvenzionale, condannando la società a pagare al Comune Euro 25,82 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno causato dal comportamento di dipendenti della società, i quali avevano consegnato biglietti-omaggio di ingresso alla manifestazione.

2. Adita dal Comune di Saludecio, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 9 gennaio 2015, ha rigettato entrambe le domande previo rilievo officioso della nullità del contratto per mancanza di forma – non essendo stato prodotto, a corredo del ricorso monitorio, l’atto con il quale il Comune aveva accettato l’offerta formulata da Grapho 5 Service.

La Corte ha ritenuto di non sottoporre la questione della nullità del contratto al contraddittorio delle parti, per ragioni di economia processuale, tenuto conto che la produzione in giudizio dell’atto di accettazione, ove esistente, sarebbe stata comunque tardiva.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza Grapho 5 Service srl, sulla base di quattro motivi. Resiste il Comune di Saludecio con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciato omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5) e si contesta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la prova dell’obbligazione emergeva dalla documentazione prodotta dallo stesso Comune in sede di opposizione – al decreto ingiuntivo. La Delib. Giunta comunale 7 febbraio 2004 dava atto dell’esistenza del credito di Grapho 5 Service srl nonchè del mancato pagamento, che era conseguenza del danno subito dal Comune per il comportamento dei dipendenti della società.

Il riconoscimento del debito era stato poi confermato dalla dichiarazione testimoniale del responsabile dei servizi finanziari del Comune, il quale aveva riferito di aver visto l’impegno di spesa e le fatture.

In ogni caso, non era controversa tra le parti l’esistenza del rapporto e del credito della società per la prestazione ricevuta, essendo in discussione esclusivamente la pretesa risarcitoria del Comune.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 115,116,214 e 215 c.p.c., artt. 2730,2734,2733 c.c. e si lamenta l’erroneità della valutazione della deliberazione della Giunta comunale, che conterrebbe un vero e proprio riconoscimento di debito.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 101 c.p.c., e si contesta la mancata sottoposizione al contraddittorio delle parti della questione della nullità del contratto, che aveva impedito alla società di produrre l’accettazione scritta del Comune.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c. (quest’ultimo nel testo applicabile ratione temporis) e si contesta che, in ogni caso, la Corte d’appello avrebbe dovuto concedere termine per la produzione del documento.

5. I motivi terzo e quarto – da esaminare prioritariamente e congiuntamente in quanto – pongono la questione di carattere pregiudiziale della mancata sottoposizione della rilevata nullità del contratto al contraddittorio delle parti – sono fondati.

5.1. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e perciò comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato (ex multis, Cass. 19/07/2018, n. 19251; Cass. 05/12/2017, n. 29098; Cass. 23/05/2014, n. 11453; Cass. Sez. U 30/09/2009, n. 20935).

5.2. La Corte d’appello non si è attenuta al principio richiamato, che avrebbe dovuto applicare in quanto la questione della nullità del contratto per mancanza di prova dell’accettazione, da parte del Comune, del preventivo inviato dalla società Grapho 5 Service, è questione mista di fatto e di diritto.

Per altro verso, la società ricorrente ha dimostrato il pregiudizio subito per la mancata attivazione del contraddittorio, che le ha impedito di produrre la documentazione comprovante la conclusione del contratto, e ciò consente di rilevare, in questa sede, la nullità della sentenza d’appello nei sensi sopra specificati.

6. L’accoglimento dei motivi terzo e quarto, con assorbimento dei rimanenti, comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda in conformità al principio di diritto richiamato. Lo stesso giudice provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza, impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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