Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22777 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/09/2017), n. 22777
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4422-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ITSYS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso lo
studio dell’avvocato EP SPA SOCIETA’, rappresentata e difesa
dall’avvocato GUIDO GAETA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7756/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 18/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO
GIOVANNI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha annullato la cartella notificata alla ITSYS srl quanto alle sanzioni irrogate.
La parte intimata si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, rilevando che in relazione all’omesso o tardivo pagamento delle imposte dichiarate dalla stessa contribuente non era necessaria alcuna comunicazione preventiva, non sussistendo elementi di incertezza, nemmeno risultando la tempestività del versamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione che, soltanto, avrebbe potuto giustificare la riduzione della sanzione nella misura del 10%.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla circostanza che non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Va premesso che il ricorso è ammissibile, risultando dall’intero contenuto dello stesso l’oggetto della lite – sanzioni irrogate all’interno di una cartella opposta dalla parte contribuente unicamente sul versante sanzionatorio – nonchè il contenuto della doglianza sottoposta all’esame di questa Corte.
Tanto premesso, i motivi meritano un esame congiunto, stante la loro stretta connessione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. Cass. n. 12023/2015, Cass. n. 7536/2011; Cass. n. 795/2011; Cass. n. 26316/2010).
Sempre questa Corte ha anche di recente ritenuto che l’invio al contribuente della comunicazione d’irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, – cfr. Cass. n. 13759/2016; Cass. n. 12023/2015, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3366, Cass. n. 12023/2015.
Orbene, nel caso di specie la CTR ha totalmente tralasciato di considerare la circostanza fattuale correlata alla riconducibilità della pretesa fiscale all’omesso o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione dei redditi resa dalla parte contribuente. Tale omissione ha poi determinato un evidente errore in diritto correlato alla ritenuta illegittimità della cartella, quanto alle sanzioni irrogate, per effetto della mancata dimostrazione della preventiva comunicazione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi proposti.
Rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017