Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22777 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/11/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4376/2014 proposto da:

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIROLAMO NISIO 52, presso lo studio dell’avvocato CEDRIC

SAMARUGHI (STUDIO LEGALE ORLANDI & PARTNERS), rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO FUSCHINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

S.A.T.I. S.P.A. già S.A.T.I. – Società Autocooperative Trasporti

Italiani C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO RICCIUTO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI BARANELLO, GAETANO

DOMENICO CATERINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 29/08/2013 R.G.N. 53/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato CATERINA GAETANO DOMENICO in proprio e per delega

verbale dell’Avvocato BARANELLO GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di Isernia, adito da C.C., con sentenza n. 265/2011, pubblicata il 22 dicembre 201.1, in parziale accoglimento del ricorso in data 19 giugno 2008, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato all’attore il 12 settembre 2007. Per l’effetto, ordinava alla SATI, Società Autocooperative Trasporti Italiani, di reintegrare il C. nel posto di lavoro in mansioni compatibili con le sue condizioni. Condannava, altresì, la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente, quantificato in misura pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e art. 150 delle relative disposizioni di attuazione, con decorrenza dalla data di licenziamento fino a quella della relativa reintegra, nonchè al versamento dei contributi assistenziali previdenziali in favore del diretto interessato, a decorrere dal momento del recesso fino alla data di effettiva reintegra. Condannava, altresì, la resistente ai rimborso delle spese di lite come vi liquidate.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società SATI, nelle more trasformatasi in società per azioni. La medesima pronuncia veniva altresì appellata, in via incidentale, dal C. per ottenerne la riforma parziale, laddove non aveva integralmente applicato la tutela risarcitoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, invece limitata alle sole cinque mensilità di retribuzione, in luogo di quelle maturate dalla data dell’intimazione di licenziamento sino all’effettiva reintegra, avvenuta il (OMISSIS). Infatti, il giudice di primo grado, secondo l’appellante incidentale disapplicando l’art. 18, comma 4, mediante erronea interpretazione di tale norma, aveva limitato l’entità del risarcimento del danno conseguente all’illegittimo licenziamento a cinque mensilità, ritenendo a torto di averne facoltà, laddove il comma quarto imponeva di condannare parte datoriale ad una somma a titolo risarcitorio commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno di licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, stabilendo che nel caso in cui la reintegrazione avvenga prima di cinque mesi l’entità del danno non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

La Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 143 del 19 aprile – 28 agosto 2013 rigettava entrambi i gravami, compensando le relative spese, osservando, in particolare, quanto all’impugnazione incidentale, che la stessa non meritava parimenti accoglimento, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione della normativa vigente all’epoca, come chiarito alle pagine 6 e 7 gravata pronuncia.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente al rigetto del suo appello incidentale, C.C., con atto notificato il 10 febbraio 2014, affidato a due motivi.

Con il primo è stata dedotta la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (secondo il testo nella specie ratione temporis allora vigente) – illegittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il Tribunale prima e la Corte di Appello poi avevano motivato, quest’ultima mediante rinvio alle argomentazioni della prima decisione, il rigetto dell’appello incidentale citando la sentenza di questa Corte numero 1950 anno 2011, senza tener conto del fatto, provato, che la SATI non aveva, prima dell’intimazione del licenziamento, verificato nella propria organizzazione aziendale se vi fossero mansioni idonee allo stato di salute dell’interessato cui adibirlo, violando quindi i principi della giurisprudenza di legittimità affermati in proposito. Erroneamente i giudici di merito avevano limitato il risarcimento alle cinque mensilità in considerazione del fatto che il recesso era stato intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per le quali era stato assunto, senza però considerare che il licenziamento era intervenuto prima ancora di verificare se nella propria organizzazione aziendale vi fossero mansioni compatibili con lo stato di salute del C.; in proposito, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 10260 del 20 luglio 2002, il ricorrente faceva riferimento di all’applicabilità dell’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempimento consegue all’impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Nella specie, invece, la SATI nell’intimare licenziamento aveva violato i doveri di tenere un comportamento improntato correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazioni originate dalla stipula di un contratto di lavoro subordinato, poichè prima dell’intimazione non aveva verificato esistenza di un posto idoneo cui assegnare l’attore, in ragione della sua inidoneità alle mansioni di autista (con violazione quindi del cosiddetto obbligo di repechage). La conferma della consapevolezza da parte datoriale stimare un ingiusto licenziamento si aveva anche per il fatto provato nel 2 di giudizio che in un caso analogo ( B.), la stessa non aveva intimato il recesso, ma aveva assegnato al dipendente, risultato anch’egli non più idoneo come autista, le mansioni di ausiliario generico. Ed il pensionamento proprio del suddetto B. aveva determinato la disponibilità per il C. della mansione di ausiliario generico, cui era stato poi assegnato a seguito dell’annullamento del recesso impugnato e della reintegra nel posto, dove era ancora attualmente occupato.

Con il secondo motivo, poi, il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente e affetta da grave illogicità, in quanto il giudice di secondo grado non aveva motivato il rigetto dell’appello incidentale, poichè si era limitato ad affermare che detta impugnazione incidentale non meritava accoglimento, avendo il primo giudice fatto completa applicazione della normativa vigente all’epoca come chiarito a pagine 6 e 7 della sentenza gravata.

La S.A.T.I. S.p.a. ha resistito all’impugnazione, mediante controricorso (relata di notifica del 18 marzo 2014), eccependone l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 360 e 360 bis c.p.c., per mancata specifica indicazione delle asserite violazioni e per difetto di autosufficienza.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che il ricorso risulta più che sufficientemente enunciato ai sensi dell’art. 366 c.p.c., alla stregua di quanto ivi dettagliatamente illustrato in 58 pagine, per cui nemmeno si ravvisano glì estremi della pretesa carenza di autosufficienza, entrambi i motivi appaiono fondati nei seguenti termini.

Ed invero, posto che ormai risultano coperte da giudicato, in difetto di impugnazioni al riguardo, l’accertata illegittimità del licenziamento intimato il 12-09-2007 e l’applicabilità nella specie della c.d. tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18, secondo il testo ratione temporis operante, in primo luogo del tutto apparente risulta la motivazione con la quale veniva respinto l’appello incidentale in base all’apodittica affermazione, secondo cui lo stesso non meritava accoglimento, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione della normativa vigente all’epoca, come chiarito alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, per giunta senza in alcun modo accennare alle argomentazioni poste a sostegno di tale impugnazione incidentale, d’altro canto nemmeno considerata inammissibile dalla medesima Corte di Appello per una eventuale violazione di quanto previsto dall’art. 434 c.p.c.. In altri termini, dalle anzidette scarne indicazioni sembra di comprendere che la Corte territoriale, entrando nei merito dell’appello incidentale, poichè non ritenuto meritevole di accoglimento, perciò senza ritenerlo in rito inammissibile (v. del resto anche la corrispondente formula utilizzata in dispositivo, laddove è stato impiegato il verbo rigettare), lo ha respinto limitandosi a rimandare per relationem a quanto in proposito deciso dal giudice di primo grado, per giunta senza minimamente accennare alle motivazioni svolte al riguardo.

Orbene, se l’impugnazione non è inammissibile, in quanto non generica, non contenente nuove eccezioni e non inconferente rispetto alle ragioni poste a base della pronuncia gravata, la conseguente sentenza di rigetto deve quanto meno indicare, ancorchè succintamente, le ragioni per cui le relative confutazioni non vengono accolte, non essendo in proposito sufficiente il mero rinvio alla precedente decisione. Ed tal caso risulta anche pressochè impossibile comprendere la ratio decidendi adottata.

D’altro canto, a parte il principio fissato dall’art. 111 Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, l’art. 132 c.p.c., stabilisce, tra l’altro, che la sentenza deve contenere (n. 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. A sua volta, l’art. 118 delle relative norme di attuazione prescrive che la motivazione della sentenza di cui all’art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi (in base alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52. L’art. 58 L. cit. stabilisce testualmente “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, quest’ultima avvenuta il 4 luglio 2009, Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla presente legge”.

Invece, il testo del suddetto art. 118, comma 1, era così precedentemente formulato: “La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, n. 4) del codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”).

Orbene, questa Corte (Cass. lav. n. 8053 del 22(05/2012) ha avuto modo di affermare che la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile in base all’art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, sicchè, in particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell’identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione (in senso conforme Cass. n. 3367 del 2011), dovendosi qui soltanto precisare che la conformità di cui al nuovo testo dell’art. 118, si riferisce appunto ad analoghi precedenti giurisprudenziali, ma non anche alla conformità della sentenza gravata, laddove se così fosse il controllo affidato alle impugnazioni finirebbe per perdere lo scopo cui è preordinato tale rimedio processuale.

D’altro canto, una tale conformità (limitatamente a sentenza di primo grado e a quella di appello), nell’ambito del medesimo giudizio, è stata introdotta espressamente nell’ordinamento processuale soltanto dall’art. 348-ter c.p.c., inserito dalla D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134; norma che per espressa previsione dell’art. 54, comma 2, D.L. cit., “si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (avvenuta il 12 agosto 2012), di guisa che la c.d. doppia conforme rende inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 (v. gli ultimi due commi del citato art. 348-ter, con riferimento alle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto).

Nel caso qui in esame, ad ogni modo, il secondo motivo di ricorso è qualificabile come censura ritualmente ammissibile ex art. 360c.p.c., comma 1, n. 4, in base a quanto dedotto dalla parte istante (c.d. error in procedendo per nullità della sentenza. Cfr. sul punto da ultimo, nelle more della pubblicazione di questa pronuncia, anche Cass. 3 civ. Sez. 3, n. 11892 del 21/12/2015 – 10/06/2016, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Infatti, la sentenza n. 11892/16 ha chiarito meglio in motivazione che nel vigore del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, secondo la lettura data dalle Sezioni Unite nelle citate sentenze, la riconducibilità del cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova ai sensi dell’art. 116, deve ora decisamente escludersi, atteso che detto vizio risulta così individuato: “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall’art. 54… deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. Anomalia questa che è riconducibile alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4).

Dunque, la sentenza motivata “per relationem”, senza indicazione nè della tesi sostenuta con l’atto d’impugnazione, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente (cfr. in tal sensi Cass. 5 n. 20648 del 14/10/2015, conforme Cass. n. 12542/2001.

Cfr. ancora Cass. 5 n. 22242 del 30/10/2015, secondo cui non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale. Cass. n. 11710 del 2011.

V. altresì Cass. V n. 7347 -11/05/2012, secondo cui la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. Conforme n. 15483 del 2008.

Parimenti, secondo Cass. lav. n. 23231 dei 17/11/2010, pur essendo ammissibile la motivazione “per relationem”, costituisce tuttavia principio generale dell’Ordinamento quello secondo cui il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo di una tale motivazione.

Ancor più di recente, questa Corte – sezione lavoro – con sentenza n. 11508 del 3/6/2016, ha chiarito che in tema di motivazione, ove la stessa richiami un orientamento giurisprudenziale, è necessario un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione: “…Ora, il nostro ordinamento conosce la motivazione “per relationem” e la ritiene ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell’atto rinviante.

… il rinvio deve essere operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione “per relationem” (Cass., 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367)…. questa Corte ha ritenuto legittima la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 11 giugno 2014, n. 13148; Cass., 16/12/2013, n. 28113; Cass., 11 maggio 2012, n. 7347; Cass., 12 agosto 2010, n. 18625; Cass., 11 giugno 2008, n. 15483; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2268; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20454).

3.3. – E’ quanto avvenuto nel caso di specie, in cui anche il richiamo alla “più recente” giurisprudenza di questa Corte è meramente assertivo, non essendo sorretto dall’indicazione di sentenze che avrebbero deciso nel senso ritenuto dal Tribunale.

…Vi deve tuttavia essere un esplicito riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire ad una certa decisione.

…- Tali omissioni rendono la motivazione meramente apparente, perchè tale è una motivazione che non permetta di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da esse al risultato enunciato, sì che ne riesce integrata una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4, di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione atteso che le brevi proposizioni che si sono su riportate sono assolutamente inidonee allo scopo, che è quello di evidenziare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi. (Cass., 25 febbraio 2014, n. 4448).

…- Infine, non sembra superfluo ricordare che il dovere di motivazione è imposto al giudice dall’art. 111 Cost., comma 6, a garanzia del corretto esercizio dei suoi poteri decisori in conformità delle regole fondamentali che lo disciplinano, a partire dal principio di legalità fino alla garanzia della difesa e a tutti gli altri principi che attengono alla giusta e corretta amministrazione della giustizia.

Tale dovere trova altresì consacrazione nell’art. 6 CEDU che, nonostante non contenga un riferimento letterale alla motivazione del provvedimenti giurisdizionali, è comunemente considerato come il fondamento normativo dell’obbligo della motivazione nell’ordinamento sovranazionale….

la Corte di Strasburgo, organo giurisdizionale volto ad assicurare il rispetto della CEDU da parte degli Stati contraenti, competente a pronunciarsi su “tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli” (art. 32, par. 1 CEDU), alla cui giurisdizione l’Unione si assoggetta, afferma che il requisito che la pronuncia della decisione sia pubblica, comporta, quale normale conseguenza, che la decisione debba essere motivata.

Tali principi sono ora ribaditi nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea….”).

Peraltro, anche il primo motivo di ricorso appare fondato, visto che non risulta – anche per quanto innanzi osservato – espressa la ragione per la quale il giudice di merito ha ritenuto nella specie di poter di superare la presunzione relativa, juris tantum, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, in base al testo vigente all’epoca, per cui il risarcimento da licenziamento illegittimo va di regola indennizzato commisurandolo alle retribuzioni globali di fatto già percepite, dal momento del recesso sino a quello dell’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, non essendo, come si è visto, sufficiente il mero rinvio alle statuizioni di primo grado, circa l’asserita corretta applicazione della norma di legge in materia.

Qualora, poi, si voglia aver riguardo alla motivazione della sentenza di primo grado (peraltro diffusamente riportata dal C. – in part. pag. 26 per quanto qui d’interesse), sebbene sia stato richiamato il condivisibile principio affermato da questa Corte, con sentenza n. 1950 del 27/01/2011 (secondo cui la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, nel testo sostituito dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, circa la condanna di parte datoriale, in caso di invalidità del licenziamento, al risarcimento del danno mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione “iuris tantum” di lucro cessante, il cui presupposto è l’imputabilità al datore di lavoro dell’inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa), l’ulteriore argomentazione appare non conforme alle regole generali vigenti in materia. Infatti, la sentenza di primo grado ha ritenuto che non è necessario riscontrare detta imputabilità nei casi di recesso datoriale per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle proprie mansioni a seguito di accertamento medico, laddove il risarcimento va comunque riconosciuto.

Ed invero, tale argomentazione appare poco chiara e contraddetta dallo stesso riconoscimento dell’illegittimità del recesso, intimato senza aver prima sondato la disponibilità del diretto interessato ad essere adibito ad altre mansioni con riferimento ad altri posti risultati allora vacanti nella pianta organica dell’azienda di trasporti (tanto si legge nella sentenza di primo grado per quanto ampiamente riprodotta in ricorso), così da meritare comunque il risarcimento (e non già la sorta di penale, pari alle cinque mensilità, cui si riferisce tra le altre pure la citata pronuncia n. 1950/11).

Inoltre, premesso che l’imputabilità riguarda esclusivamente l’oggettiva ascrivibilità al datore di lavoro dell’inadempimento, costituito dal licenziamento illegittimo, da cui deriva quindi l’anzidetta presunzione iuris tantum, relativamente al lucro cessante, ne consegue che lo stesso datore è onerato della prova Liberatoria ex art. 1218 c.c. (oltre che a quanto gli incombe L. n. 604 del 1966, ex art. 5. “L’onere della prova delta sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.”, nonchè a norma dell’art. 2697 c.c., comma 2).

Dunque, la dichiarazione di invalidità del licenziamento, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, non comporta automaticamente la condanna dei datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma di responsabilità oggettiva. L’irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di impresa e può assumere la funzione di un assegno, in senso iato, assistenziale nel caso di assenza di una responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro; la disposizione in esame, invece – commisurando l’indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento – contiene soltanto una presunzione legale “iuris tantum” circa l’entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l’art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile (v. tra le altre Cass. lav. n. 10260 del 15/7/2002, n. 11932 del 7/8/2003 e n. 17780 del 6/9/2005 e n. 9464 del 21/09/1998. Similmente, v. anche Cass. lav. n. 9624 del 21/07/2000, secondo cui dal combinato disposto della L. n. 300 del 1970, art. 18 e dell’art. 1218 c.c., si desume che, in caso di dichiarazione di invalidità del licenziamento, il datore di lavoro non è tenuto al risarcimento del danno nella misura stabilita dell’art. 18 cit., comma 4 – e può limitarsi a corrispondere il minimo delle cinque mensilità della retribuzione – soltanto nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempimento è derivato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Nella specie, quindi, veniva confermata la sentenza impugnata, che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data dei licenziamento a quella della sentenza dichiarativa dell’illegittimità dello stesso – intimato per l’asserita sopravvenuta incapacità fisica del lavoratore all’esercizio delle sue mansioni – sul rilievo che il datore di lavoro non aveva fornito la prova dell’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti).

Pertanto, nei sensi di cui sopra l’impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio al giudice di merito, designato del seguente dispositivo, affinchè si pronunci, previ tutti gli accertamenti in fatto del caso, nuovamente sull’appello incidentale, attenendosi agli enunciati principi di diritto, provvedendo inoltre all’esito pure sulle spese del giudizio di legittimità.

Allo stato, peraltro, non ricorrono i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, essendo stata accolta l’impugnazione di parte ricorrente.

PQM

la Corte accoglie il ricorso; CASSA la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di L’Aquila.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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