Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22777 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PERNAZZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MALINCONICO GIOVANNI giusta

procura speciale a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

– Intimati –

avverso la sentenza n. 293/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 16/04/08,

depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. C.A. propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 293/39/08, depositata il 29 maggio 2008, con la quale veniva rigettato l’appello da lui proposto e confermata la legittimità degli avvisi di accertamento per sanzione amministrativa (per non aver effettuato le ritenute d’acconto relative a lavoratori dipendenti assunti irregolarmente) conseguenti al p.v. di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza, dopo l’intervento degli ispettori di vigilanza dell’Inps.

L’Agenzia resiste con controricorso.

2. Va preliminarmente rilevato che, ad onta della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria), come già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, (n. 14889 del 2009; n. 44883 del 2008;

n. 27348 del 2008 relative al conflitto di giurisdizione), la conseguente questione di giurisdizione non può essere affrontata per la prima volta in sede di legittimità in quanto preclusa dal giudicato interno, anche implicito, formatosi attraverso la pronuncia resa dal giudice di merito che si è ritenuto dotato di giurisdizione, senza alcuna impugnazione sul punto.

3. Appaiono manifestamente inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso, con i quali si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e si pone il seguente quesito di diritto: “Un avviso di accertamento tributario viola l’obbligo di motivazione sancito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 laddove sia motivato per relationem rispetto ad altro atto promanante dai pubblici poteri”, nel primo motivo: “quando l’atto così richiamato in motivazione sia stato annullato in quanto illegittimamente emesso”, nel secondo motivo: “che a sua volta sia illegittimo in quanto posto in violazione delle norme che ne consentono e ne regolano l’emissione e che abbia quindi illegittimamente attestato l’esistenza di fatti presuntivamente ritenuti presupposti dell’accertamento tributario”.

3.1 Entrambi i motivi non appaiono dotati della necessaria autosufficienza: infatti, ponendosi in contrasto con quanto assunto nell’impugnata sentenza, affermano che l’atto amministrativo impugnato sia motivato per relationem con richiamo non al p.v. della Guardia di Finanza, ma ad un accertamento dell’Inps (successivamente ritenuto illegittimo dal Giudice Ordinario). Trova quindi applicazione il consolidato principio affermato da questa Corte:

(Cass. n. 15952/2007) “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito”. In applicazione di tale principio il ricorrente avrebbe dovuto riportare testualmente la motivazione dell’atto amministrativo impugnato, così consentendo a questo Giudice di legittimità di svolgere la sua funzione di controllo della legalità.

4. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8 è accompagnato dal seguente quesito: “un avviso di accertamento tributario relativo all’omesso versamento delle ritenute d’acconto per prestazioni lavorative non dichiarate fondato esclusivamente sulle risultanze di un accertamento previdenziale svolto in violazione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8 è esso stesso in contrasto con disposizione, laddove la violazione riguardi la mancata osservanza dei criteri posti a limitazione del potere di presunzione ed a garanzia del soggetto sottoposto all’accertamento”.

4.1 Il motivo appare inammissibile sia per quanto sopra detto, sia per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. poichè il quesito posto si rivela inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda esclusivamente sull’affermazione “..tenuto contro che trattasi di sanzioni amministrative irrogate per violazioni indicate sugli avvisi di accertamento, sicchè essendo stati dichiarati legittimi dai primi giudici gli accertamenti, ne consegue che le sanzioni sono dovute, tenuto conto che l’appellante non risulta aver mosso contestazioni ai citati avvisi.”.

E’ infatti in conferente il quesito di diritto – con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare un tale quesito alla mancanza di quesito – allorchè la risposta, anche se positiva per l’istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass., Sez. un., n. 11650 del 2008).

5. Il quarto motivo, con il quale si denuncia il vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione, appare manifestamente inammissibile sotto vari profili.

5.1 E’ infatti da rilevare che manca l’illustrazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, tale da consentire al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso stesso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

5.2 Ancora si rileva che nella specie il dedotto vizio di motivazione sarebbe in ogni caso inammissibile in quanto non attiene all’accertamento in fatto bensì alla motivazione in diritto della sentenza (ed infatti viene richiamato il motivo n. 3).

5.3 Infine, si rileva che, essendo la ratio decidendi dell’impugnata sentenza fondata sulla mancata impugnazione da parte dell’appellante degli avvisi di accertamento (non contestata dal ricorrente), la motivazione della stessa appare esente dai vizi denunciati, che potrebbero discendere, e quindi riferirsi, ad una diversa ratio decidendi.

6. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto per manifesta inammissibilità del ricorso”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria da parte del ricorrente con la quale, oltre a contestare la inammissibilità dei motivi da n. 1 a n. 3 perchè il quesito di diritto è preceduto dalla dizione: “ritenuto l’interesse del ricorrente in quanto la sentenza impugnata ha fatto diversa applicazione del principio qui invocato, si pronunci sul quesito..”, sostiene, con riferimento al quarto motivo, la fondatezza dello stesso in quanto il riferimento alla pronuncia del giudice civile non è stata invocata per la sua capacità di svolgere effetti sulla fattispecie tributaria ma per gli effetti indiziari sulla non sufficienza della motivazione dell’accertamento INPS;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione sia con riferimento ai primi tre motivi che al quarto, rilevando in particolare, per quanto attiene a quest’ultimo, che i rilievi svolti sembrano riferirsi ad altra relazione posto che quella relativa al ricorso in esame richiede l’inammissibilità di tale motivo a motivo sia della violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., come interpretato da questa Corte, sia del rilievo che il vizio dedotto attiene alla motivazione in diritto della sentenza, sia da ultimo della mancata impugnazione da parte dell’appellante degli avvisi di accertamento;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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