Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22776 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4420-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ EREDI DI P.M. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 774/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società eredi di P.M. snc impugnava la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate di Lecce aveva richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo in conseguenza del mancato perfezionamento dell’istanza di definizione di ritardati versamenti d’imposta di cui alla L. n. 289 del 1992, art. 9 bis.

Il giudice di primo grado annullava la cartella di pagamento con sentenza confermata dalla CTR della Campania indicata in epigrafe. Secondo la CTR il pagamento della prima rata del condono costituiva ragione sufficiente per la definizione dei versamenti omessi, non rilevando il mancato tempestivo versamento delle rate successive alla prima.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

L’Agenzia ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile, non avendo l’Agenzia ricorrente provveduto alla riattivazione del procedimento notificatorio senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa – cfr. Cass. S.U. n. 14594/2016.

Ed invero, la notifica del ricorso per cassazione nei confronti della società intimata non è mai stata eseguita, risultando agli atti che la notifica a mezzo posta non venne eseguita in data 17.2.2016 in relazione a quanto accertato dall’ufficiale postale (procuratore domiciliatario trasferito).

Ora, pur non essendo il mancato esito della notifica dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, quest’ultima non ha proceduto alla riattivazione della procedura notificatoria limitandosi, con la memoria del 5 Giugno 2017 (e, dunque, a distanza di oltre un anno dalla tentata notifica), a chiedere la concessione di termine per la rinnovazione della notifica.

Le ragioni a giustificazione dell’allegato ritardo – comunicazione dell’ordine dei commercialisti circa la persistente residenza della società nell’originario indirizzo- e la richiesta di rinnovazione della notifica non possono trovare spazio alcuno, non tanto perchè la richiesta all’Albo dei commercialisti relativa al domicilio del destinatario della notifica risulta effettuata il 25.5.2017 e, dunque, ben oltre tre mesi dalla tentata notifica, ma per l’assorbente ragione che nel caso di specie la notifica deve ritenersi inesistente in quanto solo tentata (v. Sez. U, n. 14916 del 2016, Cass. n. 5974/2017).

Conseguentemente la parte ricorrente va dichiarata decaduta dall’impugnazione in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito.

Nulla sulle spese.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giungo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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