Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22776 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 12/09/2019), n.22776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6582/2015 R.G. proposto da:

T.D., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in

Bologna, alla via Lemonia, n. 21, presso lo studio dell’avvocato

Antonella Saporito che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Tiziana Ghedini lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in

Bolzano, alla via Carducci, n. 3c, presso lo studio dell’avvocato

Alessandro Gabanella che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

E.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma,

alla piazza della Marina, n. 1, presso lo studio dell’avvocato

Giampiero Placidi che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Karl Taber la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

autenticata in data 22.2.2019 dal notaio B.S..

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Trento, sezione

distaccata di Bolzano, n. 102 dei 8/19.7.2014,

udita la relazione nella Camera di consiglio del 14 marzo 2019 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto in data 11.3.2009 T.D. citava a comparire dinanzi al tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, M.E. e E.M..

Esponeva che con scrittura del 25.9.2008 i convenuti avevano promesso di vendergli ed egli attore aveva promesso di acquistare per il prezzo di Euro 1.700.000,00 l’azienda alberghiera (OMISSIS) in (OMISSIS), nonchè la particella edilizia n. (OMISSIS) e la particella fondiaria n. (OMISSIS); che aveva provveduto al versamento a titolo di caparra confirmatoria della somma di Euro 200.000,00; che si era pattuito che il definitivo sarebbe stato stipulato entro il 15.3.2009.

Esponeva che nel dicembre del 2008 aveva appreso, a seguito d’incarico conferito ad architetto di sua fiducia, che i “posti – auto” ubicati nella parte antistante l’albergo, identificati con i numeri da 1 a 6, non insistevano su particella di proprietà dei promittenti venditori, bensì sulla particella fondiaria n. (OMISSIS) di proprietà del Comune di Campo Tures; che l’accesso pedonale e carrabile dalla pubblica via all’albergo parimenti non era di proprietà dei promittenti venditori, bensì, in parte, del Comune di Campo Tures, siccome del pari insistente sulla particella fondiaria n. (OMISSIS), ed, in parte, di A.K., siccome insistente sulla particella fondiaria n. 878/4, di proprietà di costui.

Esponeva che i promittenti venditori non avevano inteso dar seguito alla richiesta – ad essi rivolta – di rendersi acquirenti della particella n. (OMISSIS) e di adoperarsi ai fini della costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con automezzi.

Chiedeva dichiararsi la legittimità del recesso che aveva inteso esercitare dal vincolo preliminare e conseguentemente condannarsi i convenuti a corrispondergli la somma di Euro 400.000,00, quale doppio della caparra, con gli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2001.

Si costituivano M.E. e E.M..

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale chiedevano dichiararsi la legittimità del recesso che a loro volta, a fronte dell’inadempimento dell’attore, avevano inteso esercitare dal preliminare nonchè dichiararsi il loro diritto di trattenere la somma di Euro 200.000,00.

All’esito dell’istruzione, con sentenza n. 30/2012 l’adito tribunale rigettava le domande attoree, accoglieva la riconvenzionale e per l’effetto dichiarava e dava atto della legittimità del recesso esercitato il 16.3.2009 dai convenuti e notificato il 16.4.2009 all’attore in dipendenza dell’inadempimento a costui ascrivibile, dichiarava e dava atto altresì del diritto dei convenuti di ritenere la somma di Euro 200.000,00 ad essi corrisposta a titolo di caparra confirmatoria; condannava l’attore alle spese di lite.

Proponeva appello T.D..

Resistevano M.E. e E.M..

Con sentenza n. 102 dei 8/19.7.2014 la corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava il gravame, confermava l’appellata statuizione e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava – tra l’altro – la corte che era destituito di fondamento l’assunto dell’appellante secondo cui gli appellati gli avessero consapevolmente promesso in vendita cose parzialmente d’altri.

Evidenziava segnatamente che nel contratto preliminare gli immobili compromessi in vendita erano stati individuati “unicamente richiamando i loro dati tavolari e catastali e specificando l’estensione delle loro superfici” (così sentenza d’appello, pag. 11); che di essi non era stata in contratto fornita alcuna rappresentazione grafica.

Avverso tale sentenza T.D. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

M.E. e E.M. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375.

Deduce che la corte di merito ha omesso integralmente l’esame del motivo d’appello con cui, a censura della sentenza di primo grado, era stata addotta la violazione della buona fede oggettiva.

Deduce in particolare che il dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., avrebbe dovuto ispirare e viceversa non ha ispirato il comportamento dei promittenti venditori, i quali, benchè consapevoli che il cespite compromesso mancasse dei sei “posti – auto” e dell’accesso alla pubblica via, non si sono attivati per consentirgliene l’acquisto.

Il motivo di ricorso va respinto.

Si premette che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653; Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308).

Su tale scorta è innegabile che il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia.

Difatti T.D. adduce testualmente che la corte distrettuale, “pur affermando di trattare e conseguentemente decidere sull’accoglimento o meno dei due motivi di appello, in realtà ne ha trattato uno solo, (…) ovvero ha omesso totalmente l’esame del motivo di appello fondato sulla violazione della (…) regola di buona fede” (così ricorso, pag. 16).

In questi termini il vizio di (asserita) omessa pronuncia non risulta formulato in maniera rituale.

Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013 (nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge; cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247).

Invero l’esperito mezzo di impugnazione non solo non contiene alcun riferimento alla nullità della decisione, ma prospetta appunto, sia alla stregua dell’enunciazione di cui alla relativa rubrica sia alla stregua del relativo complessivo tenore, tout court la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., recte la mancata “applicazione” al caso di specie della regola della buona fede (oggettiva) nell’esecuzione del contratto.

In parte qua dunque si condividono i rilievi dei controricorrenti (cfr. controricorso, pag. 8). Nè possono soccorrere le argomentazioni di cui alla memoria depositata dal ricorrente.

In ogni caso non può non darsi atto di quanto segue.

In primo luogo l’affermazione della corte distrettuale, secondo cui nel contratto preliminare “non c’è alcun richiamo alla planimetria che i promittenti venditori hanno consegnato al promittente compratore prima di sottoscrivere l’accordo” (così sentenza d’appello, pag. 11), non è stata a rigore oggetto di censura con l’esperito motivo di ricorso.

In secondo luogo, pur a riconoscere che i promittenti venditori successivamente alla stipulazione del preliminare abbiano acquisito consapevolezza dell’interesse del promissario acquirente a conseguire la proprietà dei “posti – auto” e dell’accesso pedonale e carrabile dalla pubblica via all’albergo (o, quanto meno, a tal ultimo riguardo, ad acquisire un diritto di servitù), è da escludere tuttavia che lo stesso promissario avesse margine per invocare l’applicazione della regola “solidaristica” della buona fede “esecutiva” ed abbia margine in questa sede per censurare l’impugnato dictum in dipendenza della pretesa obliterazione della medesima regola.

Vero è, senza dubbio, che questo Giudice del diritto spiega che la buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, sì da attendere al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere (cfr. Cass. 4.5.2009, n. 10182; Cass. 9.3.1991, n. 2502).

E nondimeno nelle stesse circostanze questo Giudice ha esplicitato che siffatto impegno solidaristico ha un limite suo ben preciso, identificantesi nella necessità che il contraente che in tal guisa e a tale titolo si assuma obbligato, non subisca e non soffra alcuna apprezzabile menomazione degli interessi di cui è, a sua volta, portatore.

Ebbene a tal ultimo proposito nulla di specifico ha addotto T.D..

Invero si è limitato a prospettare del tutto genericamente che “lo stesso Tribunale in primo grado aveva rilevato come il prezzo di acquisto (ma non l’importanza per l’acquirente) dei predetti beni non facenti parte della proprietà di signori M. ed E. fosse insignificante rispetto alla portata economica dell’operazione” (così ricorso, pag. 17; cfr. anche ricorso, pagg. 6 e 7).

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, T.D., a rimborsare ai controricorrenti, M.E. e E.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, T.D., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA