Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22775 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4246-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/34/2015 della COMMISSIONETRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento notificata a C.L. relativa, per quel che ancora qui rileva, ad IRPEF per l’anno 2001.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità assoluta della sentenza impugnata è manifestamente infondato, contenendo la sentenza impugnata il minimo costituzionale richiesto per la sua ritualità – Cass. Sez. Un. n. 8054/2014.

Il quarto motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, è fondato e assorbe l’esame del secondo e del terzo motivo.

Discutendosi, nel procedimento in esame, della legittimità della notifica dell’atto prodromico alla cartella impugnata dal contribuente, il giudice di appello ha ritenuto non provata detta notifica, tralasciando totalmente l’esame dei fatti risultanti dalla documentazione prodotta dall’Ufficio anche in appello a sostegno dell’avvenuta notifica dell’atto prodromico.

In accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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