Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22775 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 12/09/2019), n.22775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26923 – 2015 R.G. proposto da:

SOCIETA’ CASA O. s.r.l., – p.i.v.a./c.f. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, O.S.E.A. –

c.f. (OMISSIS) – O.J. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliati in Roma, al viale Regina Margherita, n. 22, presso lo

studio dell’avvocato Sergio Leonardi che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Silva Fronza che li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di FIERA di PRIMIERO, – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione

dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in Trento, alla

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Alberto Paoletto che

disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Paolo Orsega lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

separato allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Trento n. 129 dei

2/10.4.2015;

udita la relazione nella camera di consiglio del 14 marzo 2019 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto in data 30.9.2011 la “Società Casa O.” s.r.l. citava a comparire dinanzi al tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, il Comune di Fiera di Primiero.

Esponeva che durante le operazioni di restauro ed ampliamento del compendio immobiliare catastalmente identificato con le pp. ed. 90/1 e 90/2, ricomprese nel territorio del Comune di Fiera di Primiero, e con la p.f. (OMISSIS) e con la p. ed. (OMISSIS), ricomprese nel territorio del Comune di (OMISSIS), aveva dato corso con il Comune di Fiera di Primiero ad una trattativa volta a definire la cessione a titolo oneroso del sedime corrispondente al marciapiede del portico realizzato sulla facciata prospiciente la via pubblica.

Esponeva che nel provvedimento concessorio del 5.5.2000, nell’assentire l’attività di ristrutturazione, il Comune convenuto, a definizione delle trattative, aveva prescritto che il portico dovesse essere aperto al pubblico transito pedonale; che nondimeno – diversamente dal Comune di (OMISSIS), che aveva deliberato di rendersi acquirente della porzione di sedime ricadente nel proprio territorio – l’ente comunale convenuto si era limitato a prospettare la possibilità di costituzione a titolo gratuito di una servitù di passaggio ad uso pubblico.

Chiedeva, in via principale, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. idonea a trasferire all’ente territoriale convenuto il diritto di proprietà del portico – marciapiede identificato con le pp. ed. (OMISSIS), liquidando in favore di essa attrice, a titolo di corrispettivo, la somma di Euro 53.986,31, oltre i.v.a., ovvero il diverso importo acclarando in corso di causa; in via subordinata, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. idonea a costituire in favore dell’ente territoriale convenuto servitù di pubblico passaggio lungo il portico – marciapiede, quantificando l’ammontare delle spese da essa attrice sostenute e facendo ordine all’ente convenuto di rimborsargliene il quantum.

Si costituiva il Comune di Fiera di Primiero.

Deduceva che giammai era stata concordata con la s.r.l. attrice la cessione onerosa dell’area di sedime del portico – marciapiede ovvero la costituzione onerosa della servitù di pubblico passaggio lungo il portico – marciapiede.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda ed in via riconvenzionale perchè l’adito giudice dichiarasse l’intervenuto acquisto da parte sua della servitù di pubblico passaggio lungo il portico – marciapiede per “dicatio ad patriam”.

Spiegavano volontario intervento O.S.E.A. e O.J., comproprietari, unitamente alla s.r.l. attrice, delle pp. ed. (OMISSIS).

Con sentenza n. 30/2014 l’adito tribunale rigettava le domande tutte di parte attrice e degli intervenuti, accoglieva la domanda riconvenzionale dell’ente convenuto e, per l’effetto, dichiarava che il portico – marciapiede era gravato da servitù di uso pubblico in favore del Comune di Fiera di Primiero.

Proponevano appello la “Società Casa O.” s.r.l., O.S.E.A. e O.J..

Resisteva il Comune di Fiera di Primiero; esperiva appello incidentale in ordine alla disposta integrale compensazione delle spese di prime cure.

Con sentenza n. 129 dei 2/10.4.2015 la corte d’appello di Trento rigettava il gravame principale, accoglieva parzialmente il gravame incidentale e, per l’effetto, compensava fino a concorrenza di 1/3 le spese del doppio grado e condannava gli appellanti principali a rimborsare a controparte i residui 2/3.

Evidenziava la corte – in ordine al primo motivo dell’appello principale – che, così come aveva correttamente rilevato il tribunale, l’esame dei documenti tutti richiamati dagli appellanti dava riscontro esclusivamente della trattativa intercorsa tra le parti nel quadro dei lavori di restauro ed ampliamento dei cespiti immobiliari catastalmente identificati con le pp. ed. (OMISSIS); che dunque difettava totalmente la prova che il Comune appellato si fosse “assunto l’obbligo (necessariamente scritto (…)) di stipulare un contratto di compravendita avente ad oggetto detti beni, o di costituire una servitù di uso pubblico su detta area” (così sentenza d’appello, pag. 12), nè poteva sostenersi che fossero da definire soltanto le modalità di acquisizione in proprietà o di costituzione della servitù; che in pari tempo dalla documentazione allegata non era dato desumere pattuizione alcuna in ordine all’an ed al quantum di un eventuale corrispettivo.

Evidenziava la corte – in ordine al secondo motivo dell’appello principale – che, così come aveva correttamente rilevato il primo giudice, nulla competeva ai principali appellanti a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione e per la manutenzione dell’opera.

Evidenziava la corte – in ordine al terzo motivo dell’appello principale, con cui era stato censurato l’accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune di Fiera del Primiero – che, così come aveva correttamente rilevato il tribunale, la destinazione ad uso pubblico del portico – marciapiede era stata richiesta dagli stessi appellanti principali ed era contemplata dalla concessione edilizia rilasciata, il che ne dimostrava il carattere volontario; che al contempo il portico – marciapiede era stato concretamente destinato all’uso della collettività locale;

che dunque sin da tale momento doveva reputarsi avvenuta la costituzione della servitù per dicatio ad patriam.

Avverso tale sentenza la “Società Casa O.” s.r.l., O.S.E.A. e O.J. hanno proposto ricorso; ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il Comune di Fiera del Primiero ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla richiesta applicazione dell’art. 2932 c.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla richiesta applicazione dell’art. 2932 c.c..

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1350 e 1351 c.c. ed in relazione alla richiesta applicazione dell’art. 2932 c.c..

Deducono che la corte di merito, allorchè ha respinto il primo motivo del gravame principale ed ha opinato nel senso che non era “ravvisabile alcuna intesa negoziale vincolante” (così sentenza d’appello, pag. 14), ha omesso l’esame di tutti i documenti prodotti, ovvero ne ha esaminati solo taluni, per giunta in maniera non corretta.

Deducono in particolare che la corte di merito ha valutato erroneamente il documento n. 12, ossia la lettera datata 25.2.1997, il documento n. 15, ossia la lettera datata 15.7.1999, il documento n. 16, ossia la dichiarazione datata 14.6.2000.

Deducono ancora che la corte di merito ha omesso di valutare il documento n. 2, ossia la Delib. Comune di (OMISSIS), ed il documento n. 4, ossia la lettera datata 16.4.2001.

Deducono ulteriormente che la corte di merito non ha esaminato correttamente nè le proposte dell’ingegner L. nè l’elaborato peritale a firma del geometra P..

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla negata applicazione dell’art. 2932 c.c..

Deducono con riferimento alla richiesta di rimborso della somma di Euro 53.986,31, oltre i.v.a., che hanno dato prova adeguata degli oneri sostenuti per la realizzazione del portico.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 825 e 1031 c.c..

Deducono che la corte territoriale, allorchè ha respinto il terzo motivo del gravame principale ed ha opinato per la costituzione per dicatio ad patriam della servitù di uso pubblico, ha inesattamente esaminato la documentazione allegata.

Deducono in particolare che la corte territoriale ha esaminato del tutto illogicamente la lettera datata 16.4.2011.

Può attendersi all’esame contestuale del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso. D’altronde i primi tre mezzi di impugnazione sono stati dai ricorrenti esperiti in forma congiunta e comunque la loro disamina, al pari della disamina del quinto mezzo, postula il medesimo percorso argomentativo.

I motivi de quibus in ogni caso sono immeritevoli di seguito.

Si premette che con i mezzi anzidetti i ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di Trento ha atteso sia ai fini del riscontro dell’assunzione (per iscritto) da parte del Comune di Fiera di Primiero dell’obbligo di stipulare un contratto di compravendita del portico – marciapiede ovvero un contratto volto alla costituzione, in suo favore ed a titolo oneroso, di servitù di pubblico passaggio lungo il medesimo portico – marciapiede sia ai fini del riscontro della costituzione della servitù di pubblico passaggio lungo lo stesso portico – marciapiede per “dicatio ad patriam” (“la Corte di Appello di Trento (…) avrebbe dovuto ritenere impegnata la volontà della Pubblica Amministrazione a formalizzare la costituzione (…)”: così ricorso, pag. 26; “le valutazioni compiute da quel Giudice non appaiono logicamente attendibili (…), in quanto viziate da un limitato, insufficiente e scorretto esame delle fonti del proprio convincimento”: così ricorso, pag. 27; “l’assunto della Corte di Appello di Trento (…) è contraddetto dagli stessi comportamenti del Comune di Fiera di Primiero, così come provati dalle sue dichiarazioni scritte”: così ricorso, pagg. 32 – 33; “nello scambio epistolare fra le parti di causa, parzialmente esaminato dalla Corte, era certamente ricavabile la volontà della Pubblica Amministrazione di destinare il realizzando portico e marciapiede ad uso pubblico (…)”: così memoria, pag. 3).

In questi termini i motivi in esame si qualificano – esclusivamente – in relazione alla previsione del (novello) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

In primo luogo il giudizio di appello ha avuto inizio con citazione in data 8.5.2014 (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

In secondo luogo la statuizione di seconde cure ha, in parte qua agitur, in toto confermato la statuizione di prime cure (si ribadisce che è stato parzialmente accolto soltanto l’appello incidentale spiegato dal Comune di Fiera di Primiero in ordine alla integrale compensazione delle spese di primo grado).

In terzo luogo – conseguentemente – si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5 non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012). Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

In ogni caso nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” suscettibili di acquisire valenza alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – può scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.

In ogni caso la corte distrettuale ha di sicuro disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua agitur, la res litigiosa.

Al contempo è innegabile che i ricorrenti censurano con i mezzi in esame l’asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa e segnatamente di alcuni documenti.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

Talune ulteriori puntualizzazioni si impongono.

Innanzitutto, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Altresì, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Infine, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. – norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Immeritevole di seguito è pur il quarto motivo di ricorso.

Ed invero il motivo de quo non si correla alla ratio decidendi (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

Più esattamente la corte territoriale, in sede di rigetto del secondo motivo dell’appello principale, ha esplicitato che i costi sostenuti per la realizzazione e per la manutenzione dell’opera erano ricompresi nel corrispettivo domandato in correlazione con l’esperita domanda ex art. 2932 c.c., sicchè ai fini del loro rimborso non era stato addotto un autonomo titolo.

D’altronde, pur in questa sede i ricorrenti adducono che “il Giudice di secondo grado (…) doveva, in conseguenza della riconosciuta applicabilità al caso di specie dell’art. 2932 c.c. (…) accogliere anche la domanda formulata dagli appellanti di condanna della P.A. a rifondere i costi, in conseguenza della sua espressa volontà, (…) sostenuti da Casa O. s.r.l. per la realizzazione del porticato” (così ricorso, pag. 30).

E’ quindi del tutto avulsa dalla ratio decidendi la prospettazione dei ricorrenti – a censura dell’impugnato dictum – secondo cui hanno “fornito le prove relative agli oneri sostenuti per la realizzazione del portico e anche il costo di quell’area” (così ricorso, pag. 30).

La corte trentina ha ritenuto assorbite – nel “decisivo assunto dell’assenza del titolo” (così sentenza d’appello, pag. 18) – le ulteriori ragioni di doglianza formulate dai principali appellanti avverso la sentenza di prime cure in ordine “alla carenza di prova e alla prescrizione del diritto” (così sentenza d’appello, pag. 18).

Evidentemente in tal guisa i ricorrenti non hanno interesse alcuno (cfr. Cass. 23.4.2008, n. 10545) a censurare in parte qua la statuizione d’appello e a dedurre che “la prescrizione (…) non si era mai compiuta e nemmeno oggi si può considerare compiuta alla luce di tutte le lunghe trattative intercorse tra le parti dal 1996 all’aprile del 2011” (così ricorso, pag. 31).

I ricorrenti, giacchè soccombenti, vanno in solido condannati a rimborsare al Comune di Fiera di Primiero le spese – liquidate come da dispositivo – del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, “Società Casa O.” s.r.l., O.S.E.A. e O.J., a rimborsare al controricorrente, Comune di Fiera di Primiero, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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