Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22775 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente –
contro
AXUS ITALIANA SRL (ALD) (di seguito: la Società) in persona del suo
rappresentante legale e amministratore delegato, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE CUBONI 12, presso lo Studio Legale
MACCHI di CELLERE GANGEMI, rappresentata e difesa dagli avvocati
GANGEMI BRUNO, VISCO CLAUDIO, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 99/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di ROMA dell18.7.08, depositata il 18/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA
Raffaele.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – Con sentenza in data 18.7.2008 la commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto un ricorso dell’agenzia delle entrate in revocazione della sentenza n. 69/04/2006 della medesima commissione regionale, per asserito errore di fatto.
Questa sentenza aveva dichiarato inammissibile l’appello, allora dall’ufficio proposto, in ragione della mancanza del deposito del ricorso presso la segreteria della commissione adita in primo grado.
L’errore revocatorio, posto a base del conseguente ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 64 e art. 395 c.p.c., era consistito, secondo l’agenzia, nel fatto che, invece, dalle ricevute depositate era emerso che il ricorso in appello era stato regolarmente depositato in data 23.1.2006, tanto presso la commissione regionale, quanto presso la commissione provinciale.
La sentenza 18.7.2008, che qui rileva, ha motivato la decisione sulla considerazione che l’errore denunziato non potevasi annoverare nell’ambito dell’art. 395 c.p.c., n. 4, avendo la questione del mancato deposito costituito un punto controverso oggetto di apposita decisione.
2. – Ricorre per cassazione l’agenzia delle entrate, articolando un motivo inteso a denunciare violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, nonchè dell’art. 394 c.p.c., n. 4.
L’intimata Axus italiana s.r.l. si è costituita con controricorso.
Il motivo è inammissibile in quanto sorretto da quesito non pertinente.
Difatti il quesito da per presupposto un fatto contrario a ciò che dalla sentenza emerge a monte della ratio decidendi, vale a dire che nessun contraddittorio si sia formato sulla circostanza asseritamente inerente l’errore commesso. Mentre, in esatta opposizione, la sentenza evidenzia che la questione dell’avvenuto deposito del ricorso aveva costituito un punto controverso nel giudizio a quo, conchiuso in apposita eccezione di inammissibilità allora sollevata dalla parte appellata.”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, in base alle quali il ricorso va definito con pronunzia di inammissibilità;
– che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 9.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011