Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22774 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3961-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE GLENDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 769/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di S.V.L., socio della società Europe Professional in liquidazione srl, per la ripresa a tassazione del reddito di partecipazione in dipendenza della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio accertati nei confronti della società a ristretta base.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione alla mancata sospensione del procedimento promosso dal socio contro l’accertamento concernente i maggiori redditi accertati nei confronti della società ed annullato con sentenza non ancora divenuta definitiva, è infondato.

Ed invero, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicchè, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perchè nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso – cfr. Cass. 10 novembre 2015, n. 22878.

Orbene, la censura esposta dall’Agenzia ricorrente, correlata alla prospettata violazione dell’art. 295 c.p.c., si fonda sulla circostanza che il giudice di appello ha annullato l’accertamento emesso a carico del socio di società di capitali a ristretta base sul presupposto del precedente annullamento giurisdizionale – sent. CTR Liguria n. 771/03/15 – della pretesa relativo all’accertamento di maggiori redditi nei confronti della società, ma non ha in alcun modo dimostrato di avere impugnato, nel termine di impugnazione decorrente dal 2.7.2015, la sentenza anzidetta, dovendosi pertanto ritenere la carenza di interesse rispetto alla censura medesima, anche a non volere considerare quanto sostenuto dal controricorrente in memoria circa il passaggio in giudicato della medesima pronunzia.

Il secondo motivo di ricorso, correlato alla violazione dell’art. 2945 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, è inammissibile, riguardando una censura che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha annullato l’atto fiscale emesso a carico dello S. per omessa dichiarazione di reddito da partecipazione alla società Europe Professional srl in relazione all’annullamento pronunziato in sede giurisdizionale dell’atto presupposto a carico del detto sodalizio.

In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna alle spese del giudizio della ricorrente.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 2500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre accessori.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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