Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22774 del 12/09/2019
Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 12/09/2019), n.22774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25462-2015 proposto da:
V.A., deceduta e per lei B.F. quale sua unica
erede, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo
studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
VI.AT., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI
ANTONELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4228/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per
intervenuta rinuncia al giudizio di cassazione (ex art. 390 c.p.c.);
udito l’Avvocato, difensore della ricorrente, che ha chiesto
l’estinzione del procedimento di cassazione con compensazione delle
spese.
Fatto
RILEVATO
Che V.A. propose ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4228 del 2015 che, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla stessa V. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3387 del 13 febbraio 2008, aveva condannato l’appellato Vi.At. al pagamento in favore dell’appellante dell’ulteriore importo di Euro 8275,20 oltre ad interessi legali, a titolo di conguaglio a seguito di scioglimento di comunione ereditaria;
Che a detto ricorso resistette con controricorso Vi.At.;
Che, deceduta la ricorrente in data (OMISSIS), B.F., figlia ed unica erede della stessa, si è costituita nel giudizio innanzi alla Corte in data 25 febbraio 2019;
Che nella imminenza della odierna adunanza camerale, la signora B. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal suo procuratore speciale, avv. Graziano Pungi, ritualmente notificato alla controparte;
Che la rinuncia è stata accettata dal controricorrente, che ha sottoscritto il relativo atto unitamente al suo procuratore speciale, avv. Patrizia Ubaldi.
Diritto
CONSIDERATO
Che, a seguito della rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; Che, preso atto dell’accettazione della rinuncia della ricorrente da parte del controricorrente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;
Che il tenore della pronuncia esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che prevede l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato dovuto all’atto della proposizione dell’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019