Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22774 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 28862-2015 proposto da:

S.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA GIUSEPPE

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MATTAVELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO SANTI giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VERBATIM SPA, in persona del Consigliere di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MORESCO,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce memoria

difensiva;

– resistente –

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SANLORENZO

Rita, che chiede respingersi il proposto regolamento di competenza;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.M.S., dipendente della Verbatim Italia spa con qualifica di dirigente, ha proposto ricorso per regolamento avverso l’ordinanza di sospensione ex. art. 295 c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano in data 5.11.2015, esponendo che:

– aveva avanzato domanda per l’accertamento dell’obbligo della società suindicata, sua datrice di lavoro, di provvedere al pagamento, in proprio favore, delle spese di assistenza legale, pari ad Euro 25.376,00 previste dall’art. 23, comma 3, del CCNL dei Dirigenti del Commercio e Terziario;

– che il procedimento penale cui si riferivano tali spese era quello pendente avanti il Tribunale di Napoli che lo vedeva imputato, insieme ad altri, per il reato di associazione a delinquere finalizzato all’evasione IRES e SIAE in relazione all’accusa di avere, con mezzi fraudolenti, ideato e posto in essere un sistema idoneo ad incrementare le vendite cd il fatturato della Verbatim Italia s.p.a., con la consapevolezza che la merce, figurante “cartolarmente” come ceduta alle società “cartiere” estere, era in realtà distribuita ai clienti destinatari finali italiani in tal modo disattendendosi il versamento delle imposte dovute in relazione alle cessioni nazionali;

– che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del P.I., il Tribunale di Napoli aveva disposto il rinvio a giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, ma, con sentenza, aveva dichiarato il non luogo a procedersi nei confronti anche del S. limitatamente alla contestazione operata in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, perche il fatto non sussisteva;

che il Giudice del lavoro adito aveva disposto la sospensione del giudizio civile, considerando la pregiudizialità della definizione del procedimento penale ai fini della decisione della causa civile;

– che tale ordinanza doveva ritenersi emessa al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 75 c.p.p., comma 3, unica regolante la fattispecie, e che, in ogni caso, era stata posta a fondamento delle sospensione la norma di cui all’art. 295 c.p.c. senza esporne le ragioni;

– che la norma contrattuale di cui all’art. 23 ccnl invocato non poteva trovare applicazione a distanza di anni di causa con la definizione del giudicato penale, ai fini della esclusione del dolo o della colpa grave del dirigente, in dispregio dell’esigenza di celerità di applicazione della norma contrattuale nel rispetto della presunzione di innocenza.

Si è costituita la contro ricorrente, che ha concluso per il rigetto dell’istanza, ritenendo sussistenti i presupposti per la disposta sospensione.

Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni nel senso della richiesta di reiezione del proposto regolamento. Il S.M. ha depositato memoria.

Tanto premesso, va rilevato che, a norma dell’art. 295 c.p.c. “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. La sospensione necessaria del processo può essere disposta, pertanto, quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o, comunque, elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato; e ciò in quanto l’istituto mira a prevenire l’ipotesi di un conflitto tra giudicati sulla medesima questione (cfr. in termini, tra le tante, Cass. 9 dicembre 2011 n. 26469, Cass. 21 dicembre 2011 n. 27932, Cass. 30 novembre 2012 n. 21396, Cass. 16 maggio 2013 n. 11891, Cass. 9 gennaio 2014 n. 301, Cass. 22 maggio 2014 n. 11336).

In via generale, il rapporto tra il processo civile e quello penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, sicchè il giudizio civile di danno deve essere sospeso soltanto quando l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cfr., tra le altre, Cass. 17.11.2015, Cass. 1.10.2013 n. 22463).

Tuttavia, in materia di rapporto tra giudizi civili e processo penale, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75 c.p.c., comma 2, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.c. (cfr, Cass. 21.6.2012 n. 10417, Cass. 29.4.2009 n. 10054, Cass. 3.7.2009 n. 15641).

Tanto premesso e con riferimento al caso esaminato, rileva il Collegio come sia evidente che l’accertamento o meno della sussistenza del dolo o della colpa grave del dirigente in sede di giudizio penale abbia rilievo di stretta pregiudizialità giuridica, in relazione a quanto previsto dalle parti collettive in sede di contrattazione, rispetto al giudizio instaurato per l’accertamento dell’obbligo della società datrice di lavoro, di provvedere al pagamento delle spese di assistenza legale, essendone destinato a condizionare l’esito.

Ed invero, per quanto detto, la dipendenza idonea a giustificare la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ricorre soltanto quando la preventiva definizione di una controversia (civile, penale o amministrativa) sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico di altra decisione, il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Nella specie l’art. 23 ccnl, comma 8 invocato prevede testualmente che “le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti (comma 3: “in caso di procedimento penale – di Ogni grado – a carico di un dirigente per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese sono a carico del datore di lavoro, comprese quelle di assistenza legale”) sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente accertati con sentenza passata in giudicato”.

Oltre che all’accertamento della diretta specifica riconducibilità delle azioni del dirigente oggetto del procedimento penale alle ordinarie attività e funzioni proprie della sua posizione lavorativa (ciò che non risulta nella specie contestato), la tutela invocata è, dunque, condizionata alla espressa esclusione dell’elemento soggettivo) del dolo o della colpa grave, sul quale solo il giudice penale può esprimersi, con sentenza della quale è richiesto il passaggio in giudicato.

In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, devono ritenersi affatto sussistenti le condizioni che giustificano la sospensione adottata, con la conseguenza che il proposto regolamento va respinto. Nè possono assumere rilievo in senso ostativo rispetto a tale soluzione le considerazioni svolte nella memoria del ricorrente, il quale sostiene che la garanzia per le spese di assistenza legale debba operare senza dovere attendere l’esito del procedimento penale, in quanto il danno connesso al pagamento delle spese legali, in coerenza con la lettura della norma contrattuale, assume rilevanza ai fini in esame soltanto ove venga esclusa in via definitiva la sussistenza del dolo o della colpa grave del dirigente.

Quanto alle spese del regolamento, queste seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione del rigetto dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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