Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22774 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

O.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 7.7.08, depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

Raffaele.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 45/13/2008, che ha confermato la decisione di primo grado nell’accoglimento di un ricorso di O.S., agente di commercio, avverso il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso dell’Irap versata negli anni 1998, 1999 e 2000.

2. – La commissione regionale ha motivato la decisione richiamando i noti orientamenti in materia, conseguenti all’intervento di C. cost.

n. 156/2001 e al formante giurisprudenziale successivo di questa Corte (per tutte viene citata Cass. n. 3673/2007), richiedenti, ai fini della debenza del tributo, che il lavoratore autonomo si avvalga di un’organizzazione di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della specifica attività, ovvero utilizzi in modo non occasionale il lavoro altrui. Ha quindi ritenuto insussistente il profilo anzidetto nell’essenziale considerazione che “il contribuente ha sufficientemente provato e documentato nel ricorso introduttivo tale assenza, avendo esercitato la propria attività autonoma in via esclusivamente personale”. La cassazione della sentenza è chiesta dall’amministrazione sulla scorta di due motivi. L’intimato non ha svolto difese.

3. – I due motivi, conclusi da idonei quesiti, rispettivamente deducono violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e vizio di motivazione.

Si palesa manifestamente fondato il secondo.

4. – Possono considerarsi del tutto pacifiche, al riguardo, le seguenti uniformità: (i) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto il professionista che svolga attività non autonomamente organizzata; (2) il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; (3) soprattutto, costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della mancanza delle predette condizioni (per tutte sez. un. 12111/2009).

Nella specie, la sentenza appare insufficientemente motivata con riferimento al profilo, che in effetti rileva, della prova, a onere del richiedente il rimborso, della inesistenza delle condizioni di applicabilità del tributo, essendosi dilungata su considerazioni generali e avendo completamente omesso di fornire invece la valutazione richiesta in ordine alla dedotta (dall’agenzia appellante) incidenza delle risultanze probatorie emergenti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente. I cui quadri RE si palesano essere stati posti all’attenzione della commissione a mezzo dell’apposito richiamo anche in questa sede trascritto (nel rispetto del principio di autosufficienza). Risultanze attestate sulla dichiarata esistenza, per tutti gli anni, di voci di spesa per beni strumentali e costi di produzione la cui irrisorietà, rispetto al minimo indispensabile all’esercizio dell’attività lavorativa, non può ritenersi autoevidente.”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, donde, in accoglimento del suddetto secondo motivo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, per nuovo esame delle sopra mentovate risultanze istruttorie, ad altra sezione della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna;

– che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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