Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22773 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. I, 25/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 25/09/2018), n.22773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23941/2014 proposto da:

M.G. M., Mo.Ir., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Ildebrando Goiran n. 23, presso lo studio dell’avvocato

Romoli Adriana, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Della Vedova Paolo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, Via XX Settembre n. 5, presso lo studio dell’avvocato

Parlatore Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Pototschnig Paolo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1859/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

– con ricorso notificato il 17/10/2014 M.G. M. e Mo.Ir. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano in epigrafe indicata nei confronti dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari SPA (quale incorporante Centrosim SPA) che ha resistito con controricorso;

– con atto sottoscritto dagli stessi ricorrenti, dopo la fissazione della data dell’adunanza camerale, ma prima dello svolgimento, questi hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– l’esame dell’atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 c.p.c., è stato notificato dai ricorrenti alla controparte che ha accettato;

– in conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.

PQM

Dichiara estinto il processo, con compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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