Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22773 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 12/08/2021), n.22773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Est. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11124/2017 R.G. proposto da:

Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Franco Carile e Alberto

Tasso, presso i cui indirizzi pec elegge domicilio informatico;

– ricorrente –

contro

Olmet s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avvocato Gianni Ierardi, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Roberto Giansante in Roma

alla via Raffaele Caverni n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6516/17/2016 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio – Roma, depositata in data 27/10/2016, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 aprile 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

Con avviso di accertamento n. 523/1 del 14/6/2013, Andreani Tributi s.r.l. (d’ora in poi, anche “la società concessionaria”) ha accertato, per conto del Comune di Tivoli, nei confronti di Olmet s.r.l. (d’ora in avanti, anche “la società contribuente”), per il quadriennio 2008-2011, una maggiore superficie tassabile ai fini TIA di mq 611, con riferimento al fabbricato utilizzato per l’attività di produzione svolta dalla contribuente, rispetto a quella dichiarata pari a mq 60, con applicazione della quota fissa e variabile della tariffa alla superficie di mq 226, adibita a deposito, ufficio, tettoia, e della sola quota fissa alla superficie di mq 385 adibita alla lavorazione industriale della contribuente, per l’importo di Euro 19.693,35 comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica.

A fronte di tali pretese, la contribuente avrebbe versato la quota fissa e variabile della TIA in relazione solo alla superficie di 60 mq adibita a ufficio.

La CTP di Roma, adita dalla contribuente, ha respinto il ricorso.

Su appello della contribuente, la CTR, dopo aver escluso il difetto di legittimazione della società concessionaria al servizio di accertamento dell’imposta, ha riformato nel merito la sentenza di primo grado, affermando che le superfici che producono rifiuti speciali non assimilati né assimilabili a quelli urbani non sono tassabili.

La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, sulla base di un motivo.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

1.Con il primo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione delle norme regolanti la cd. TIA1, in particolare il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 – Errata disapplicazione del Regolamento TIA del Comune di Tivoli, art. 11 bis – Errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 195 e 238”, la società concessionaria, odierna ricorrente, ha dedotto che il del regolamento del Comune di Tivoli, art. 11 bis, punto 1, stabilisce che “nella determinazione della quota variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi”.

Ha argomentato la società concessionaria che la CTR avrebbe erroneamente affermato che in assenza di una delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli ordinari, dovendo i primi essere smaltiti a cura e spese dei soggetti che li producono, essi sarebbero del tutto esenti dal pagamento della TIA1.

Dal fatto che manchi una delibera di assimilazione dei rifiuti speciali non consegue che i soggetti che producono rifiuti speciali non assimilati non sono tenuti nemmeno al pagamento della quota fissa della TIA1.

Ne’ varrebbe il richiamo del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 195 e 238, che hanno istituito la tariffa integrata ambientale: quest’ultima, infatti, in assenza del regolamento attuativo, non è applicabile, con la conseguenza che si applica alla fattispecie di causa la disciplina regolamentare della TIA1, con la sottoposizione alla quota fissa delle aree adibite a lavorazioni industriali.

Sempre nell’ambito dello stesso motivo, la società concessionaria ha dedotto che erroneamente la CTR avrebbe omesso di considerare che le aree adibite a deposito, magazzino e tettoia devono essere tassate con l’applicazione sia della quota fissa che di quella variabile della TIA1, in quanto per la giurisprudenza di questa Corte esse sono produttive di rifiuti urbani “ordinari”, soggetti sia alla quota fissa che alla quota variabile, sicché spetta al contribuente provare i presupposti di particolari esenzioni o riduzioni d’imposta, onere che la società contribuente non avrebbe assolto.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale “la tariffa di igiene ambientale (TIA) è composta di una quota fissa e di una variabile e, poiché la quota fissa è destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività, essa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o della detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità dei rifiuti concretamente prodotti dal singolo o al servizio effettivamente erogato in suo favore può incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile della tariffa” (Cass., sez. 5, n. 14038/2019).

Orbene, nella fattispecie di causa risulta che: a) in relazione all’area di 385 mq, occupata da un capannone destinato all’attività produttiva della società contribuente, la società concessionaria ha preteso la sola quota fissa della tariffa d’igiene ambientale (TIA1); aa) in relazione all’area destinata a deposito, tettoia, magazzino e ufficio, stimata pari a mq 226 complessivi, la società concessionaria ha preteso sia la quota fissa che la quota variabile della stessa tariffa.

Rispetto alle pretese della società concessionaria, la CTR ha omesso di spiegare perché ha ritenuto dovute la quota fissa e la quota variabile solo con riferimento alla minore area di mq 60 destinata a ufficio, deposito e tettoia, senza evidenziare quali fossero le ragioni in base alle quali la contribuente non dovesse corrispondere l’imposta per la maggiore estensione della detta area, suscettibile di produrre rifiuti urbani ordinari; inoltre, la Commissione territoriale, discostandosi dal richiamato orientamento della Suprema Corte, ha esonerato la contribuente dal pagamento della quota fissa in relazione all’area, pacificamente determinata in mq 385, nella quale si svolgevano le lavorazioni industriali, senza considerare che tale quota (e solo essa) deve essere corrisposta anche in relazione all’area nella quale sono prodotti i rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili, in quanto quella quota copre i costi fissi del servizio indivisibile di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale.

4. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR che, in diversa composizione, provvederà a determinare la quota fissa dovuta in reiazione all’area di mq 385, e a valutare, previi un nuovo esame degli atti e l’assunzione di eventuali mezzi istruttori, se l’area destinata a deposito, magazzino, ufficio, tettoia sia dell’estensione determinata nell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente e se sussistano eventuali cause di esenzione totale o parziale (dedotte e provate dalla società odierna controricorrente) dal pagamento, in relazione a tale area, della quota fissa e della quota variabile pretese dalla concessionaria.

5. La CTR regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

 

 

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