Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22772 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3524-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GERARDINA TURCO;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6293/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un’unica complessa censura, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da M.A., è stata annullata l’iscrizione di ipoteca e le cartelle emesse a carico del contribuente.

La parte contribuente ed Equitalia sud spa non hanno depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con la complessa censura proposta l’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 24, lamentando che la CTR avrebbe per l’un verso esaminato un motivo nuovo, correlato alla dedotta illegittimità dell’iscrizione di ipoteca formulato per la prima volta con la memoria aggiuntiva depositata nel corso del giudizio di primo grado e, per altro verso, escluso la legittimità delle notifiche delle cartelle in relazione al mancato deposito dell’originale.

Orbene, la prima parte della censura è fondata, ove si consideri che nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 24, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” – cfr. Cass. 2 luglio 2014 n. 15051.

Ciò posto, nel caso di specie la CTR, nel riformare la decisione di primo grado che non aveva ritenuto la censura concernente l’iscrizione di ipoteca ammissibile, non ha indicato le ragioni poste a sostegno della decisione di esaminare nel merito la censura relativa all’iscrizione, ancorchè fosse stata esplicitamente eccepita la tardività della stessa ad opera dell’ufficio in relazione alla conoscenza dell’atto già al momento della proposizione del ricorso introduttivo, per come risulta dall’atto riprodotto nel ricorso per cassazione a pag. 7.

Anche la censura relativa alla nullità delle cartelle ritenuta dalla CTR è manifestamente fondata, ove si consideri che questa Corte è ferma nel ritenere che nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326/2014, Cass. n. 12888/2015, Cass. n. 9246/2015, Cass. n. 2790/2016); ciò perchè “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”.

Orbene, i superiori principi non sono stati rettamente applicati dal giudice di appello il quale ha ritenuto essenziale, ai fini della prova della notifica della cartella, la produzione della stessa, tralasciando parimenti di verificare gli elementi risultanti dalle relate di notifica tempestivamente depositati dalla società concessionaria.

In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Campanaia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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