Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22772 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22772
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRATELLI
RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIO ALBANESE,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO COSA, FABIOLA DEL
TORCHIO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 25/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di C.V. venne emesso per l’anno d’imposta 2001 avviso di accertamento con cui, mediante l’applicazione degli studi di settore, si determinavano maggiori ricavi e reddito d’impresa. Il ricorso del contribuente venne disatteso dalla CTP.
Anche l’appello venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sulla base della seguente motivazione.
L’incongruenza accertata fra reddito dichiarato e reddito accertato mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce di per sè presunzione sufficiente a sostenere l’accertamento, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo non ha assolto il proprio onere probatorio: “l’appellante sostiene (anche in questa sede con il proposto atto di appello) di lavorare solo con appalti pubblici, ma nello studio di settore non ha indicato di avere concluso appalti per enti pubblici (rigo D29 pag. 5) e nè di aver sostenuto spese per la partecipazione a gare d’appalto (rigo D45 pag. 6); il contribuente ha indicato sempre nello studio di settore il costo per personale per L. 305.423.00 (a pag. 8) ma non ha specificato di quanto personale trattasi e nemmeno le mansioni svolte (pag. 9); sempre nello studio di settore sono stati indicati beni strumentali per L. 67.849.000 (pag. 8) senza però alcuna specificazione degli stessi (pag. 7)”.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva il ricorrente che gli studi di settore non integrano da soli la presunzione semplice ma richiedono ulteriori elementi per supportare l’accertamento.
Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva il ricorrente di avere dimostrato che la prevalente attività era svolta nei confronti di un ente pubblico, sicchè nessun margine di evasione o sottofatturazione era consentito, e che la motivazione della sentenza impugnata non dà conto del passaggio dal giudizio statico e dalla iniziale condizione di ignoranza allo stato di conoscenza finale in ordine ai fatti di causa.
Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva il ricorrente che l’individuazione dei processi logico-matematici alla base degli studi di settore non è sufficiente, essendo necessario che lo studio venga ogni volta calato nella realtà aziendale del singolo caso.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato comunicazione attestante il pagamento integrale di quanto dovuto in base alla domanda di definizione. Segue l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2016