Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22772 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22772
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22558-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente –
contro
V.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 24, presso lo studio dell’avvocato
NICOLETTI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 155/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 10.2.09, depositata il 09/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 155/1/09, che ha confermato la decisione di primo grado, della commissione provinciale di Roma, di accoglimento di un’ istanza di rimborso di somme versate, da V.T., a titolo di Irap negli anni dal 2003 al 2006 compresi. L’intimato ha resistito con controricorso.
2. – L’unico motivo di ricorso deduce insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Nella sintesi conclusiva, redatta ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (la sentenza impugnata è di aprile 2009), si prospetta peraltro che la commissione, sul fatto controverso costituito dalla fruizione da parte del contribuente di una struttura organizzativa, “non ha tenuto conto di elementi dedotti dall’ufficio ed in particolare dei dati emergenti dalle dichiarazioni presentate dal contribuente (quadro RE)”. Ma il motivo appare manifestamente infondato, da momento che, invece, dalla sentenza risulta che in concreto tutti i succitati elementi, dedotti dall’amministrazione con l’appello, sono stati presi in considerazione dal giudice del merito. Del quale, invero, l’attuale ricorrente censura in definitivo l’apprezzamento riservato, finendo col sollecitarne, inammissibilmente, la revisione da parte della Corte”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, donde il ricorso può essere definito con pronunzia di manifesta infondatezza;
che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011