Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22771 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. I, 20/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8499/2019 r.g. proposto da:

E.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Marco Giorgetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Ancona, Corso Mazzini n. 100.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, depositata in

data 30.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da E.M., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 18.4.2017 dal Tribunale di Ancona, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e di provenire da (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria, perchè i suoi genitori era stati uccisi dagli adepti della sharia (OMISSIS); iii) di temere di subire, del pari, atti di violenza da parte dei terroristi islamici.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto e perchè neanche era stato allegato un rischio specifico di persecuzione in danno del richiedente; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla regione del Kaduna State, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non era stata allegata e dimostrata una condizione di soggettiva vulnerabilità del richiedente e non poteva predicarsi una situazione di violazione dei diritti umani in Nigeria.

2. La sentenza, pubblicata il 30.7.2018, è stata impugnata da E.M. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis e comunque vizio di motivazione, in riferimento alla violazione del principio della cooperazione istruttoria giudiziale.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3,5 e 7, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in riferimento al mancato approfondimento istruttorio da parte dei giudici del merito.

4. Il quarto mezzo deduce vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, nonchè vizio di motivazione sul medesimo punto.

5. Con il quinto motivo la ricorrente articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c ed in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter.

6.4. Va dichiarata l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso.

E’ stato depositato in data 24.9.2020 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per mezzo del difensore Avv. Marco Giorgetti, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia. Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.

Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte dell’amministrazione intimata.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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