Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22771 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. un., 12/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18956-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

323, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MANGANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANTA ZINGRILLO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA PUGLIA; M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 253/2018 della CORTE DEI CONTI – II SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 19/04/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato Santa Zingrillo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1558 del 27 novembre 2013 la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti condannò P.G., direttore del Consorsio A.S.I. di Bari, e M.R., dirigente regionale del settore programmazione della Regione Puglia, al risarcimento del danno erariale derivato dall’avvenuta corresponsione da parte del P. al M., in costanza dell’incarico dirigenziale di quest’ultimo presso la Regione Puglia, di compensi per l’incarico di commissario straordinario del Consorzio SISRI (ex A.S.I.) di Bari.

1.2. Avverso tale sentenza proposero appello sia il P. che il M. ed il primo eccepì il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. La sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti, per quanto qui interessa, disattese l’eccezione di difetto di giurisdizione sul rilievo che il mancato versamento delle somme corrisposte al fondo unico previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non integrava un’ alterazione dei rapporti di dare ed avere tra l’ente pubblico ed il percettore dei compensi illegittimi ma, piuttosto, una specifica violazione degli obblighi propri del servizio assegnato ad entrambi gli interessati. Sottolineò inoltre che la domanda aveva ad oggetto anche la consistenza del danno erariale cagionato.

2. Per la Cassazione della sentenza, in relazione alla ritenuta giurisdizione del giudice contabile, propone ricorso P.G. articolando un unico motivo. Il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha opposto difese con controricorso insistendo per l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con un unico motivo di ricorso P.G. denuncia la violazione ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 24 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Espone il ricorrente che con la citazione a giudizio il Procuratore Regionale della Corte dei Conti denunciò la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui Al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 disciplina che ritenne applicabile ai Dirigenti della Regione Puglia. In quell’atto il Procuratore Regionale evidenziò che i compensi erano stati autoliquidati dal Commissario straordinario M., dirigente della Regione Puglia, con una delibera che era stata sottoscritta anche dal P., Direttore e capo del servizio economico e finanziario del Consorzio. Sottolineò quindi che detti compensi, in considerazione del rapporto di servizio esistente tra la Regione Puglia ed il M., avrebbero dovuto essere versati al Fondo di produttività, o ad altro fondo ad esso equivalente, e, certamente, non potevano essere corrisposti direttamente al Commissario. La sezione giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, al pari di quella regionale, ritennero che l’avvenuta autoliquidazione sottoscritta anche dal P., il mancato versamento al Fondo, in uno con il pagamento diretto al Commissario straordinario, erano espressione di una grave negligenza, rilevante al fine di ravvisare una responsabilità per danno erariale di entrambi i convenuti.

4.2. Ad avviso dell’odierno ricorrente, invece, la condotta contestata, consistita nel mancato versamento alle casse regionali dei compensi spettanti al Commissario straordinario, integrerebbe un inadempimento nell’ambito di un rapporto di natura obbligatoria (corresponsione di somme di danaro ad un soggetto piuttosto che ad un altro) e non sarebbe riconducibile ad una fattispecie generatrice di danno erariale, sicchè non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei Conti, per appartenere la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. L’erogazione del compenso, infatti, era legittima e l’unico inadempimento ravvisabile era quello del Commissario che non aveva provveduto a riversare le somme percepite alla Regione.

4.3. Sottolinea che solo dal 1.1.2008 la Regione Puglia aveva statuito che i compensi dovuti a suoi dirigenti da terzi in ragione di incarichi conferiti su designazione della Regione dovevano essere versati all’Amministrazione e fatti confluire nel fondo della dirigenza disciplinato dagli artt. 26 e 32 del c.c.n.l. vigente per i Dirigenti.

4.4. Precisa che il discrimine tra giurisdizione contabile e ordinaria va ravvisato nell’esercizio di una funzione pubblica e che, laddove l’inadempimento attenga ad un’alterazione di un sinallagma contrattuale la relativa controversia rientra nella giurisdizione li del giudice ordinario.

4.5. Nel richiamare i principi dettati da questa Corte in tema di riparto di giurisdizione in base ai quali è ricondotta nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l’omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico che l’abbia indebitamente percepito in mancanza di una specifica allegazione di un profilo di danno all’immagine o ulteriore rispetto al mero mancato introito delle somme, sottolinea che nella specie con il versamento delle somme al Commissario il Consorzio aveva adempiuto, con effetto liberatorio, all’obbligazione che sullo stesso gravava sicchè a carico del suo dirigente P. non era ravvisabile alcuna responsabilità per danno erariale.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. In via generale va ribadito che mentre la controversia avente ad oggetto la domanda della P.A. rivolta ad ottenere dal proprio dipendente il versamento dei corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l’amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l’adempimento dell’obbligazione senza doversi rivolgere alla Procura della Corte dei conti, la quale sarà notiziata soltanto ove possa prospettarsi l’esistenza di danni ulteriori (cfr. Cass. Sez. U. 28/09/2016 n. 19072), rientra invece nella giurisdizione della Corte dei Conti l’azione con la quale si intenda ottenere la condanna al risarcimento del danno erariale conseguente a comportamenti caratterizzati da grave negligenza di un pubblico dipendente.

5.2. Si tratta di azioni (quella di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario) che restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice.

5.3. Eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non una questione di giurisdizione che viene in rilievo, invece, ove sia contestata innanzi al giudice contabile la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile. In tal caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandi del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti ” il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici” (Corte Cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987) (cfr. Cass. Sez. U. 19/02/2019 n. 4883 e anche Cass. Sez. III, ordinanza 20/12/2018 n. 32929). Il giudizio promosso dalla procura contabile infatti “ha ad oggetto l’accertamento dell’inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a tutelare l’interesse generale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse pubbliche” (cfr. Cass. n. 32929 del 2018 cit.).

6. Tanto premesso nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice contabile.

6.1. Il giudizio instaurato dalla Procura regionale della Corte dei Conti ineriva alla denunciata consapevole violazione da parte dei due incolpati del principio di onnicomprensività della retribuzione ex art. 24 TUPI e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 5 e la condotta, nella prospettazione dell’azione, risultava caratterizzata, quanto meno, da una colpa grave che era ravvisata per il Dott. M. nella circostanza di aver svolto un incarico senza riversare i compensi all’amministrazione di appartenenza e, per il Dott. P., direttore del Consorzio con la responsabilità del servizio economico e finanziario pagatore dei compensi, nel mancato diretto versamento al Fondo regionale oltre che nella sottoscrizione, insieme al commissario straordinario M., della delibera di liquidazione degli stessi.

6.2. Al fine del radicamento della Corte dei Conti rileva il petitum sostanziale il quale privilegia la causa petendi dedotta, come in astratta configurata e in relazione al bene richiesto (cfr Cass. Sez. U. 21/05/2014 n. 11229). La questione che attiene al tipo ed all’ammontare del danno concretamente indicato dal Procuratore Regionale, non rileva ai fini della corretta individuazione del giudice in quanto si tratta di problemi concernenti il merito e, cioè, i limiti interni e non quelli esterni della potestas iudicandi della Corte dei conti.

7. Alla confermata giurisdizione del giudice contabile consegue il rigetto del ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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