Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22771 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22552-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

SNC EDIL MAINOLFI (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che la

rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 10.10.08, depositata il 20/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERROSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, n. 166/17/2008, che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso della s.n.c. Edil Mainolfi avverso un avviso di recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (della L. n. 388 del 2000, art. 8), utilizzato dalla società in compensazione di propri debiti tributari.

L’agenzia articola un motivo, concluso da idoneo quesito di diritto, inteso a denunziare violazione e falsa applicazione dell’art. 8 cit., in combinato disposto con la L. n. 289 del 2002, art. 62ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La società resiste con controricorso.

2. – il mezzo appare manifestamente fondato.

La tesi sostenuta dalla commissione regionale, supponente un contrasto tra l’imposizione al contribuente dell’obbligo di presentazione del cd. mod. CVS, a pena di decadenza del credito d’imposta per gli investimenti eseguiti in aree svantaggiate, e i principi generali dettati dallo st. del contribuente in punto di irretroattività delle norme tributarie, risulta confutata da C. cost. n. 185/2009 (ord.), a proposito della piena legittimità della corrispondente previsione decadenziale della L. n. 289 del 2002, ex art. 62. Nè può seguirsi l’assunto della commissione facente leva sulla già avvenuta utilizzazione del credito, da parte della società, alla data del 28.2.2003, in anticipata compensazione di propri debiti. La commissione richiama quanto in proposito evidenziato dall’agenzia delle entrate con ris. n. 65/E del 27.2.2008. Ma può obiettarsi che la risoluzione ministeriale non è fonte di diritto, e che nello specifico la stessa è del tutto fuorviante. Difatti una simile forma di utilizzazione non può rilevare in senso escludente la necessità di inoltro dei dati con il citato mod. CVS (che invero rende più tempestive e meno onerose le conseguenti verifiche dell’amministrazione finanziaria), posto che in forza della citata L. 289 del 2002 il contributo presuppone il previo assenso dell’amministrazione finanziaria nei limiti dei fondi stanziati; sicchè impone, nell’ottica di consequenziale controllo di effettiva spettanza dell’agevolazione, che le imprese – che, come l’attuale società, abbiano già fruito del beneficio – provvedano comunque a inviare all’amministrazione i dati giustappunto occorrenti alla ricognizione degli investimenti agevolati, nel termine stabilito e con lo strumento tipico all’uopo previsto dalla legge, in vista della più adeguata e celere verifica finalizzata a impedire condotte elusive e a definire gli impegni di spesa.

3. – In tal senso va confermato il principio già da questa Corte affermato: “L’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit.

a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica” (v. Cass. n. 3578/2009; n. 16442/2009)”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla relazione, alla luce delle quali, previo accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza dev’essere cassata; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384 cpv. c.p.c., rigettando l’impugnazione interposta avverso l’avviso di recupero del credito d’imposta;

che le spese processuali possono essere compensate interamente per giusti motivi, stante l’avvenuto solo successivo consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale evocato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso l’atto impositivo;

compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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