Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22770 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19353-2015 proposto da:

F.L., A.L., elettivamente domiciliate in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLE NAVI 20, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO

VESPASIANI, rappresentate e difese dall’avvocato LUCIO OLIVIERI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M., C.G.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA FERRANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO

MARIA PERRI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

C.G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 459/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– F.L. e A.L. iniziavano un’esecuzione forzata per rilascio nei confronti di C.G.L., C.G.G., C.G.E., F.R. e P.M., azionando come titolo esecutivo il decreto di trasferimento emesso il 23 giugno 2003 dal Tribunale di Ascoli Piceno nella procedura espropriativa promossa contro G. ed C.G.E.;

– C.G.L., C.G.G. e P.M. proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2;

– con sentenza n. 197 del 2005 il Tribunale di Ascoli Piceno sezione distaccata di San Benedetto del Tronto accoglieva l’opposizione e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 459 del 14 giugno 2014;

– F.L. e A.L. hanno impugnato quest’ultima sentenza proponendo ricorso per cassazione, notificato a C.G.L. e P.M., i quali resistono con controricorso;

– il ricorso non è stato notificato a C.G.G., deceduto nel corso dell’appello.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Gli artt. 331 e 332 c.p.c., disciplinano il litisconsorzio nei gradi di impugnazione prescrivendo la necessaria partecipazione degli stessi soggetti che hanno preso parte al giudizio nel grado precedente;

2. la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di C.G.G.;

3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la semplice chiamata all’eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l’ordine d’integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all’eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d’inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all’individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell’eredità giacente” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008, Rv. 605858-01);

4. non è, quindi, sufficiente l’allegazione delle ricorrenti circa la mancanza di eredi del predetto C.G.G. (avendo le chiamate – moglie e figlia – rinunciato all’eredità), essendo invece onere di chi avanza ricorso per cassazione procedere alla notificazione dell’atto ad eventuali altri eredi (da individuare) o, in mancanza, ad un curatore dell’eredità giacente (appositamente nominato);

5. in applicazione del suesteso principio e trattandosi nel caso de quo di un’ipotesi di litisconsorzio processuale, è necessario procedere all’integrazione del contraddittorio;

6. appare opportuno concedere alla parte ricorrente, per tale incombente, il termine di giorni novanta.

PQM

 

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di C.G.G. o, in mancanza, del curatore dell’eredità giacente, fissando alle ricorrenti il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di comunicazione della presente ordinanza, per eseguire la notificazione.

Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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