Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22770 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. I, 20/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8177/2019 r.g. proposto da:

O.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanni

Maria Facilla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Roma, Via Teofilo Folengo n. 49.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, depositata in

data 1.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da O.I., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e cresciuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine, perchè accusato ingiustamente dell’omicidio di un poliziotto nel corso di una manifestazione politica cui aveva partecipato come aderente al (OMISSIS).

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso (e non veritiero quanto al mandato di arresto, documento che era privo della necessaria autenticità) e, comunque, perchè non ricorrevano i presupposti applicativi del sopra indicato art. 14; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al paese di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva allegato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 1.8.2018, è stata impugnata da O.I. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dei principi normativi regolati l’onere probatorio attenuato a carico del ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si deduce la sussistenza del diritto di asilo.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6.

4. Con il quarto mezzo si chiede un provvedimento cautelare di sospensione.

5. Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso in calce e su foglio separato, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di specialità. Essa infatti non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata, oggetto del presente ricorso, nè alla presentazione della odierna impugnazione e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

Va dichiarata, dunque, in limine l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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