Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22770 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. un., 12/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1656-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO FAGNI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO e LUIGI

CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2017 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA, depositata il 27/09/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso; uditi gli avvocati Carla Rizzo in proprio e per delega

orale dell’avvocato Alessandro Fagni e l’avvocato Clementina Pulli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.R., già dipendente dell’ex USL n. (OMISSIS) ed in servizio presso l’Ospedale di (OMISSIS) fino al 30 dicembre 2012, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Prato l’Inps al quale aveva avanzato domanda di riconoscimento in via amministrativa della pensione privilegiata, negatale dall’Istituto in data 14 gennaio 2014 sul rilievo che la prestazione era stata abrogata dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il Tribunale ritenne che difettasse la sua giurisdizione rientrando la controversia in quella della Corte dei Conti. La M. riassunse il giudizio davanti alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Toscana e quest’ultima, con sentenza del 23 maggio 2017, rigettò la domanda osservando: che il D.L. n. 201 del 2011, art. 6 aveva abrogato la pensione privilegiata; che la domanda amministrativa della ricorrente diretta a conseguire la prestazione era stata presentata il 14 febbraio 2013 quando la norma abrogatrice era già entrata in vigore; che la signora M. non rientrava in alcuna delle categorie per le quali la disciplina previgente continuava a trovare applicazione; che non ricorrevano i presupposti, previsti dall’art. 6, u.c. citato, per escludere l’operatività dell’intervenuta abrogazione.

3. Al riguardo evidenziò che il diritto alla pensione privilegiata si acquisisce solo in esito al procedimento amministrativo, da attivare a domanda successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, e perciò era irrilevante la circostanza che, in data antecedente la cessazione del rapporto, la M. avesse ottenuto il riconoscimento della dipendenza dal servizio di alcune infermità da cui era affetta.

4. Da ultimo escluse che la disposizione presentasse profili di incostituzionalità osservando che il legislatore, nel disporre l’abrogazione dell’istituto, si era mantenuto nei limiti della ragionevolezza salvaguardando i diritti già sorti, i procedimenti in essere e le categorie di dipendenti pubblici per i quali, in ragione della peculiarità della prestazione, si giustificava una disciplina differenziata.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre M.R. che articola due motivi ai quali resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 6 in relazione alla sua applicabilità nei confronti di coloro che avevano già maturato ed acquisito il diritto alla pensione privilegiata in costanza di rapporto di lavoro.

6.1. La ricorrente deduce che la decisione, dell’Inps prima e della Corte dei Conti poi, si fonderebbe su un’ errata interpretazione della disciplina con la quale è stata abrogata la pensione privilegiata. Ad avviso della M., infatti, occorre distinguere la fase del riconoscimento del diritto ad ottenere la pensione da quella successiva inerente la liquidazione della prestazione e sostiene che tale interpretazione sarebbe l’unica compatibile con i principi costituzionali dettati dagli artt. 3,25 e 38 Cost..

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata poi la violazione ed errata applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 6 proprio con riguardo ai principi dettati dagli artt. 3,25 e 38 Cost..

7.1. Ad avviso della ricorrente la disposizione, che limita la deroga all’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sarebbe irragionevolmente discriminatoria e violerebbe il principio di uguaglianza, di irretroattività della legge incorrendo anche nella violazione della norma costituzionale che assicura ad ogni cittadino inabile al lavoro, ove sia sprovvisto di mezzi necessari per vivere, l’assistenza sociale e, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, mezzi adeguati alle esigenze di vita.

8. Il ricorso è inammissibile.

9. Va rammentato che ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c. e dell’art. 362 c.p.c., comma 1, avverso le decisioni della Corte dei Conti, in grado di appello o in unico grado, è possibile proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione.

10. In tale ambito può essere denunciato l’eccesso di potere giurisdizionale, che costituisce un aspetto dei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione a norma del citato art. 362 c.p.c., comma 1.

11. La violazione va intesa come esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo, e cioè come una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale (cfr. Cass. 05/06/2018 n. 14438). Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale – la quale ha carattere vincolante perchè volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonchè i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111 Cost., comma 8, – il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonchè le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione. L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorchè il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica, in ipotesi, abbia dato luogo ad un provvedimento “abnorme o anomalo” ovvero abbia comportato uno “stravolgimento” delle “norme di riferimento”. In questi casi può profilarsi, eventualmente, un “error in iudicando”, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (cfr. Cass. Sez.U. 25/03/2019 n. 8311).

12. Questa Corte ha perciò ritenuto che contro le decisioni della Corte dei conti il controllo è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad errores in procedendo o ad errores in iudicando, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia (cfr. Cass. Sez. U. 14/11/2018 n. 29285).

13. Nel caso in esame, in primo luogo la sentenza della sezione giurisdizionale della Toscana era suscettibile di essere appellata in relazione alle denunciate violazioni di legge davanti alla sezione giurisdizionale di appello ai sensi del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 170 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi della L. 7 agosto 2015, n. 124, art. 20).

14. Inoltre le censure formulate, che investono specificatamente l’interpretazione data dal giudice contabile alle disposizioni (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) con le quali si è disposta l’abrogazione della disciplina che regolava le pensioni privilegiate e per l’effetto l’istituto stesso, con salvezza di specifiche e dettagliate ipotesi, integrano una violazione o falsa applicazione della relativa normativa, inidonea, per le ragioni esposte, a travalicare i limiti esterni della giurisdizione contabile.

15. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.000,0 er compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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