Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22770 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10767-2011 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA C/O STUDIO CARLINI

PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO

FIORENTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ANNUNZIATA,

GAETANO PAOLINO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 474/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 22/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCESCO FALCONE per delega degli

Avvocati ANNUNZIATA e PAOLINO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di P.M. venne emesso avviso di accertamento relativamente all’anno d’imposta 2001 a seguito del mancato versamento dell’importo previsto da avviso di accertamento in adesione, con il quale era stato ridefinito il reddito attraverso maggiorazione di ricavi. Il ricorso della contribuente venne accolto dalla CTP. La Commissione Tributaria Regionale della Campania accolse l’appello dell’Ufficio sulla base della seguente motivazione.

“Va rilevato che l’assunto dei primi giudici, secondo cui la ricorrente, nell’anno in questione, “non si è avvalsa dell’opera di alcun collaboratore familiare, per cui, venuto meno l’unico motivo su cui si basava l’accertamento del maggior reddito d’esercizio l’atto impugnato è da ritenersi nullò, non trova riscontro nella documentazione prodotta in atti dalla stessa contribuente con la presentazione del ricorso introduttivo. Infatti dal verbale di contraddittorio redatto in data 10.08.2006, presso la sede dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sant’Angelo dei Lombardi – a seguito di presentazione, da parte della sig.ra P.M., della richiesta di accertamento con adesione, al fine di prevenire la controversia in questione, si legge testualmente: “…il collaboratore familiare ha lavorato a tempo parziale e non a tempo pieno e pertanto propone di definire l’accertamento con un maggior imponibile di L.8.000.000”. A nulla vale asserire che la contribuente, in sede di contraddittorio, si è trovata in “balia delle affermazioni del funzionario”, dal momento che, con la firma dell’atto di adesione, ha espresso la volontà di quanto concordato con l’Ufficio. Anzi, dalla documentazione in atti risulta che la contribuente, pur avendo aderito al verbale di contraddittorio, non solo non ha provveduto al pagamento delle imposte concordate, ma non ha mai contestato la legittimità del suddetto verbale prima del ricevimento dell’avviso di accertamento”.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17 e 31 e art. 24 Cost. Lamenta la ricorrente che la segreteria della CTR ha omesso qualsivoglia comunicazione del decreto di fissazione di udienza, sicchè la decisione è nulla.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c.. Osserva la ricorrente che non essendo stato comunicato il decreto di fissazione dell’udienza risulta violato il principio del contraddittorio e dunque nulla è la sentenza.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). Osserva la ricorrente che la CTR ha accolto l’appello senza tenere conto dell’allegazione al ricorso introduttivo di copia del libro mastro regolarmente vidimato e bollato relativo all’anno in questione, dal quale si evinceva che non risultava assunto alcun collaboratore familiare e che il figlio della contribuente, assunto nell’anno (OMISSIS), nel corso del (OMISSIS) era ancora studente di scuola media superiore. Aggiunge di non aver provveduto al pagamento delle imposte concordate per essersi resa conto dell’errore e che l’avviso di accertamento era nullo in quanto fondato esclusivamente sugli studi di settore (essendo necessari ulteriori elementi idonei a confermare quanto risultante dagli studi). Osserva inoltre che le cause di non adeguamento agli studi di settore erano riconducibili non all’assunzione di un collaboratore familiare, ma alla generale crisi economica.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992. Osserva la ricorrente che la sentenza manca di motivazione, da valutarsi unitamente alla mancata considerazione del libro mastro regolarmente vidimato e bollato, nonchè per la mancanza del riferimento alle norme giuridiche a fondamento della decisione.

Il primo motivo è infondato. Sulla base dell’accesso agli atti del processo di merito, consentita dalla tipologia del vizio denunciato, risulta l’avvenuta comunicazione della data di udienza.

Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

Il terzo motivo è inammissibile. Il motivo si articola due sub-motivi. In primo luogo si denuncia la mancata considerazione della copia del libro mastro regolarmente vidimato e bollato. Trattasi di censura afferente al piano della valutazione nel merito della prova, non sollevabile con la denuncia di violazione di legge, ma al più nei termini del vizio motivazionale. L’accertamento di fatto del giudice di merito si è fondato sulla dichiarazione resa dalla contribuente in sede di richiesta di accertamento con adesione. Il secondo sub-motivo concerne la problematica degli studi di settore.

Dallo svolgimento del processo della decisione impugnata si evince che è stata fatta applicazione degli studi di settore. A parte il profilo della valutazione di merito in ordine alle ragioni di non adeguamento allo studio di settore, che è profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità se non per vizio di motivazione, va evidenziato che il motivo di censura è errato sul piano giuridico. Come affermato dalle sezioni unite (Cass. 18 dicembre 2009, n. 26635; conforme Cass. 15 maggio 2013, n. 11633), la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.

L’accertamento mediante gli studi di settore, svolto nel contraddittorio con il contribuente, non è quindi mero indizio bisognoso di ulteriori indizi per fondare l’accertamento tributario, ma è presunzione sufficiente a sostenere quest’ultimo. La ricorrente, negando l’autosufficienza probatoria dell’accertamento mediante gli studi, ed in definitiva la natura di presunzione idonea a spostare l’onere della prova sul contribuente, non tiene conto del suddetto principio di diritto.

Il quarto motivo è infondato. La motivazione, quale requisito del modello legale di sentenza, risulta in modo evidente, anche per ciò che concerne le ragioni di diritto della decisione.

PQM

La Corte rigetta il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 860,00 per compenso, oltre le eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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