Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22770 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22536/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

R.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 58/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 15.4.08, depositata

l’11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 58/64/2008, che ha confermato la decisione di primo grado, della commissione provinciale di Mantova, accogliendo un’ istanza di rimborso di R.D., medico convenzionato col s.s.n., di somme versate a titolo di Irap negli anni 1998, 1999, 2000, 2001. L’intimata non ha svolto difese.

2. La sentenza motiva con la considerazione che nella specie non sussistono i presupposti della tassazione, “pacifico essendo che la R. svolge attività di medico convenzionato col s.s.n. senza avvalersi dell’opera di collaboratori (..) e disponendo di beni strumentali di minima entità”.

Una simile serie di circostanze non è avversata dalla ricorrente agenzia. La quale oppone che, in tal guisa, la sentenza sarebbe inficiata da errore di diritto (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) non avendo considerato che il presupposto dell’autonoma organizzazione è in tal caso insito nel fatto che il medico, convenzionato col s.s.n., deve necessariamente avere la disponibilità di uno studio, in base al D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22.

3. – Il ricorso appare manifestamente infondato, avendo la Corte già affermato il condivisibile principio secondo cui, in tema di irap, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati col s.s.n., di uno studio avente le caratteristiche indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale reso esecutivo col citato D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientra nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale; donde, essendo essa obbligatoria ai fini dell’instaurazione del mantenimento del rapporto convenzionale, non può integrare di per sè, il requisito dell’autonoma organizzazione caratterizzante il presupposto impositivo (cfr. per tutte Cass. n. 24953/2010; n. 25915/2010; n. 10240/2010)”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla relazione, donde il ricorso va rigettato in quanto manifestamente infondato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio su relazione del Cons. Dott. Terrusi, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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