Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2277 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2277
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17515-2019 proposto da:
C.P., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4188/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata
l’08/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello;
che la parte contribuente proponeva ricorso ma non lo depositava mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso al difensore della controparte in data 8 aprile 2019, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all’art. 369 c.p.c.;
considerato che ciò comporta l’improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 14 maggio 2019, n. 12750).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.500, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020