Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2277 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2277 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 03/02/2014

SENTENZA
sul ricorso n. 11224/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Centro Leasing Banca S.p.A., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Bacci Massimo, elettivamente
domiciliata

in

Roma,

Piazza

Barberini

n.

12,

rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Paratore,
giusta delega a margine del controricorso;

3.1

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/13/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 12
febbraio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 5/13/09, depositata il 12
febbraio 2009, la Commissione Tributaria Regionale
della

Toscana,

rigettato

l’appello

dell’Ufficio,

confermava la decisione n. 52/18/06 della Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze che aveva accolto il
ricorso proposto dalla contribuente Centro Leasing
Banca S.p.A. avverso il silenzio rifiuto di rimborso di
imposta ipotecaria catastale relativamente all’acquisto
di un immobile d’interesse storico artistico.
Diversamente dall’Ufficio – che aveva evidenziato come
il rinvio all’originario art. l, 4 0 periodo, Parte I
della Tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1986, n.
131, “Disposizioni concernenti l’imposta di registro”,
rinvio contenuto sia all’art. 10, comma 2, d.lgs. 31
ottobre 1990, n. 347, sia all’art. 1 della allegata
Tariffa,

“Disposizioni

concernenti
2

le

imposte

udienza del 5 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.

ipotecaria

escludesse dal beneficio

catastale”,

dell’imposta fissa ipotecaria e catastale gli immobili
d’interesse storico artistico; e che l’esclusione non
era da ritenersi venuta meno per effetto dell’art. 7,
comma 7, 1. 23 dicembre 1999, n. 488, che aveva fatto
“slittare” la previsione relativa immobili d’interesse

comma l, della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 cit. la CTR statuiva, sulla scorta dell’interpretazione
letterale delle disposizioni in esponente, che
l’imposta ipotecaria e catastale fosse invece dovuta in
misura fissa e che fosse quindi da riconoscersi il
diritto al rimborso.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
La

contribuente

resisteva

con

controricorso,

avvalendosi altresì della facoltà di depositare
memoria.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 51, 52, comma 2, Parte I
art. 1 della tariffa allegata al DPR 131/1986, e
dell’art. 10 DLVO 347/90”, giudicando che la CTR fosse
incorsa in errore quando aveva ritenuto che il rinvio
in parola fosse “dinamico e non statico”; e che,
perciò, l’art. 10, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n.

3

storico artistico dal 3 ° al 4 ° periodo dell’art. 1,

347, nonché l’art. l della allegata Tariffa, non
avessero

mantenuto,

ipotecaria catastale,

con

riferimento

all’imposta

relativamente agli immobili

d’interesse storico artistico, l’esclusione dal
beneficio della tassazione dell’atto in misura fissa.
Il quesito era: “Se, nell’ipotesi di silenzio rifiuto

versate a titolo di imposta ipotecaria e catastale
relativa ad un atto di trasferimento di bene immobile
dichiarato d’interesse artistico, storico e
architettonico, l’imposta si applichi in maniera
proporzionale al valore dell’immobile trasferito e
pertanto violi il combinato disposto degli artt. 51,
52, comma 2, Parte I art.1 della Tariffa allegata al
DPR 131/86 e dell’art. 10 DLVO 347/90 la sentenza della
CTR che, sull’erroneo presupposto che il rinvio operato
dall’art. 10 DLVO 347/90 ai periodi quattro e cinque di
cui all’art. l, comma l, della Tariffa allegata al DPR
131/1986 fosse da ritenersi tuttora riferito ai periodi
collocati nella medesima posizione ordinale nonostante
l’inserimento di un nuovo secondo periodo, abbia
ritenuto che l’imposta andasse applicata in misura
fissa e conseguentemente abbia riconosciuto il diritto
al rimborso; laddove, viceversa, la corretta
interpretazione delle disposizioni suddette avrebbe
imposto di ritenere che il rinvio fosse rivolto al
contenuto precettivo delle disposizioni richiamate
(indipendentemente dalla posizione) e, pertanto,
l’imposta catastale relativa ad immobili di pregio

4

formatosi intorno ad una istanza di rimborso per somme

storico-architettonico andasse applicata in misura
proporzionale”.
Il motivo è fondato.
In effetti, come questa Corte ha già avuto occasione di
chiarire, l’art. 10, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990,
n. 347, nonché l’art. l della allegata Tariffa,

con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale
relativamente ad atti di trasferimento di immobili
dichiarati d’interesse storico artistico. Nessun
provvedimento legislativo, difatti, è intervenuto a
modificare la disciplina del regime agevolativo delle
imposte ipotecarie e catastale.

E

la diversa

collocazione della previsione agevolativa dell’imposta
di registro a favore degli immobili “vincolati”,
“slittata” dal 3 ° al 4 ° periodo dell’art. l della
Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 cit., a cagione
dell’art. 7, comma 7, 1. 488 cit., col quale il
legislatore ha soltanto voluto ridurre la misura fissa
dell’imposta di registrazione in caso di trasferimento
di immobili assieme a pertinenze, non può dirsi
introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria
catastale a favore dei ridetti immobili d’interesse
storico artistico (Cass. n. 3573 del 2009).
2. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, a’
sensi dell’art. 384, coma 2, c.p.c. questa Corte deve
decidere la causa nel merito col rigetto del ricorso
del contribuente.

5

tutt’ora escludono l’agevolazione della misura fissa

Ai:

3.

Nel

successivo

manifestarsi

del

richiamato

orientamento giurisprudenziale, debbono farsi
consistere i giusti motivi che inducono questa Corte a
compensare integralmente le spese processuali di ogni
fase e grado.
P.Q.M.

sentenza e, decidendo il merito, respinge il ricorso
del contribuente avverso l’impugnato diniego di
rimborso; compensa integralmente le spese di ogni fase
e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 5 dicembre 2013

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata

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