Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2277 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 01/02/2010), n.2277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1644/2006 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio dell’avvocato FABBRINI Fabio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SPEDALIERE ERMANNO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 14 4,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi e RASPANTI RITA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

31/01/06, rep. 69993;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 3253/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 14/09/2005 r.g.n. 47897/99;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

IGNAZIO PATRONE, che ha concluso chiedendo alla Corte di pronunciare

sentenza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma

2, per manifesta fondatezza del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.L. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 14 settembre 2005, che ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado ed ha accolto l’appello dell’INAIL rigettando la domanda.

Chiede inoltre che la causa sia decisa nel merito, dichiarando la tardività del procedimento di revisione intrapreso dall’INAIL. L’INAIL non ha svolto attività difensiva.

Il procuratore generale con memoria del 3 giugno 2009 ha chiesto che il ricorso sia deciso con ordinanza in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Effettivamente l’appello incidentale del M. non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

I fatti processuali sono i seguenti.

L’INAIL ha proposto appello ed è stata fissata l’udienza. Con ordinanza resa all’udienza del 3 dicembre 2003, l’INAIL, che non aveva provveduto alla notifica dell’appello, è stato autorizzato dalla Corte a notificare l’atto entro 120 giorni, quindi entro il 3 marzo 2004 (cosa che peraltro ha fatto). L’udienza venne rinviata al 5 maggio 2004. Il M. a sua volta depositò appello incidentale il 15 aprile 2004. Il processo proseguì, venne espletata una CTU. La Corte in sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, perchè proposto oltre il termine del 3 marzo 2004, che però non concerneva l’appello incidentale, ma l’appello principale originariamente non notificato dall’INAIL. Il primo motivo è pertanto manifestamente fondato e implica la cassazione delle sentenza impugnata. Il secondo motivo, che ha il medesimo oggetto dell’appello incidentale, dovrà essere esaminato dal giudice di rinvio.

Pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà esaminare l’appello incidentale erroneamente dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in altra composizione, per il merito e le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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