Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22769 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. I, 25/09/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 25/09/2018), n.22769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28855/2013 R.G. proposto da:

F.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Italo Romagnoli,

con domicilio eletto in Roma, via R. Fauro, n. 102;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dal Prof. Avv. F.S., con domicilio eletto in

Roma, viale Trastevere, n. 78;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 18240/12 depositata

il 25 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 marzo 2018

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 10 giugno 2010, la Corte d’appello di Bari accolse il gravame interposto dal Comune di Altamura avverso la sentenza emessa il 26 aprile 2005 dal Tribunale di Bari, rigettando la domanda di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra l’appellante e F.N. il 4 agosto 1989, ed avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico.

2. Il ricorso per cassazione proposto dal F. è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza del 25 ottobre 2012.

Premesso che la decisione impugnata si fondava su due distinte rationes decidendi, costituite rispettivamente dall’intervenuta stipulazione di una transazione avente ad oggetto le pretese dell’appaltatore per il ritardo nella consegna dei lavori e dalla mancata dimostrazione della prevedibilità da parte del Comune del ricorso proposto dal proprietario dell’area occupata dinanzi al Giudice amministrativo, nonchè dalla sollecita ripresa delle procedure per la consegna dei lavori, a seguito della risoluzione della predetta questione, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva impugnato soltanto quest’ultima ratio e non anche la prima, idonea a sostenere da sola la decisione impugnata.

3. Avverso la predetta ordinanza il F. ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente afferma che, nel ricondurre il rigetto dell’appello alla transazione stipulata tra le parti, l’ordinanza impugnata è incorsa in errore di fatto, avendo individuato la ratio della decisione in un fatto inesistente ed al quale la sentenza d’appello non aveva comunque attribuito valore dirimente. La transazione era infatti richiamata nella narrativa della sentenza soltanto come antefatto storico della vicenda dedotta in giudizio, al fine di escludere dall’ambito dello stesso ogni questione attinente al ritardo nella consegna dei lavori, in quanto l’oggetto della controversia era costituito dalla risoluzione del contratto e dal risarcimento dei danni per l’inadempimento da parte del Comune dell’obbligo di assicurare all’appaltatore le condizioni necessarie per l’esecuzione dell’opera. La domanda era fondata su fatti verificatisi successivamente alla transazione, e segnatamente sull’avvenuta sospensione e la mancata ripresa dei lavori a seguito dell’annullamento del decreto di occupazione d’urgenza e sul mancato rilascio della licenza edilizia, per la quale sarebbe stata necessaria l’approvazione di una variante al piano regolatore.

1.1. Il motivo è inammissibile.

L’errore di fatto che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, può dar luogo alla revocazione della sentenza, ivi comprese quelle della Corte di Cassazione, deve infatti consistere in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece incontrovertibilmente esclusa o accertata alla stregua degli atti o dei documenti di causa.

La configurabilità del predetto vizio nel caso in esame può essere esclusa sulla base della stessa prospettazione del motivo d’impugnazione, il quale non ha ad oggetto l’affermazione dell’avvenuta stipulazione di una transazione tra le parti, non contestata dal ricorrente, ma l’individuazione della stessa come fatto preclusivo della pretesa da quest’ultimo azionata, in cui la sentenza impugnata ha ravvisato un’ulteriore ratio decidendi della sentenza di appello, alternativa a quella costituita dall’esclusione della responsabilità del Comune per la sospensione dei lavori, in quanto determinata dall’impugnazione del decreto di occupazione. Il rilievo della sentenza impugnata, secondo cui la decisione di secondo grado era fondata su due distinte rationes, una delle quali non censurata dal ricorrente, non è in alcun modo riconducibile ad una falsa rappresentazione della realtà, costituendo il risultato di una interpretazione della predetta decisione, e quindi di una valutazione logico-giuridica, la cui erroneità, ove sussistente, non sarebbe comunque qualificabile come una svista di carattere materiale, non traducendosi nella supposizione di un fatto obiettivamente escluso dalla sentenza d’appello, ma nella attribuzione alla transazione di una portata diversa da quella riconosciutale da quest’ultima, e quindi in un errore di giudizio, non rilevabile ictu oculi attraverso la semplice lettura degli atti.

In quanto necessariamente ricadente sulla rappresentazione del contenuto degli atti processuali che costituiscono oggetto di cognizione da parte del giudice, quali la sentenza impugnata o gli atti di parte, l’errore di fatto ha carattere percettivo, e non può quindi avere ad oggetto, come quello denunciato dal ricorrente, l’individuazione della ratto della decisione, la cui enucleazione dall’insieme delle argomentazioni svolte a sostegno della soluzione adottata costituisce il risultato di un’operazione ermeneutica, cioè di un complesso procedimento logico-giuridico, rispetto al quale l’esame del provvedimento si configura come un mero presupposto. Qualora pertanto, come nella specie, il contenuto del provvedimento sia stato correttamente percepito, l’errata individuazione del suo significato e della sua portata può tradursi al più in un vizio del ragionamento o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, non deducibile come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass., Sez. Un., 3/11/2017, n. 26146; Cass., Sez. lav., 29/10/2010, n. 22171; 21/04/2006, n. 9396).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA