Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22769 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. un., 12/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sezione –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29770-2014 proposto da:

L’ARCA CAPITANATA, (già Istituto Autonomo Case Popolari della

Provincia di Foggia), in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati NINO

MATASSA e MARIO ARGENIO;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC. COOP. A R.L., (già Banca

Popolare della Murgia), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCO PAPARELLA e LORENZO BONOMO;

– controricorrente –

e contro

BANCA INTESA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1344/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/10/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso con la declaratoria della giurisdizione del G.0.;

udito l’Avvocato Anna Palmerini per delega degli avvocati Nino

Matassa e Mario Argenio.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’istituto Autonomo Case Popolari – IACP della Provincia di Foggia ha convenuto in giudizio Banca Caripuglia e Banca Popolare della Murgia esponendo di aver avuto come concessionaria del servizio di tesoreria la Banca Caripuglia sino alla scadenza della concessione del 31 dicembre 1991, data a partire dalla quale la Banca Popolare della Murgia sarebbe dovuta subentrare nel rapporto essendo risultata vincitrice del nuovo bando di concorso. A causa del comportamento inadempiente di quest’ultima banca non subentrata tempestivamente nell’esercizio del servizio lo IACP aveva subito danni di cui chiedeva il risarcimento. In particolare Banca Caripuglia che aveva proseguito temporaneamente a gestire il servizio aveva unilateralmente aumentato il tasso di interesse sullo scoperto del conto corrente elevandolo dal 13.5% al 19.75 % con un aggravio di ben 6.25 punti percentuali che aveva determinato un aggravio per maggiori interessi pari a un miliardo e seicento milioni di lire a carico dello IACP. Tale aumento unilaterale era illegittimo perchè l’art. 25 della convenzione, cui era tenuta la Banca Caripuglia, imponeva la continuazione del servizio alle medesime condizioni sino all’intervento effettivo della nuova convenzione. Lo IACP ha chiesto pertanto che venissero dichiarati non dovuti gli interessi conteggiati da Caripuglia in seguito all’aumento unilaterale del tasso, con conseguente rideterminazione del saldo. Ha chiesto inoltre che venisse accertata la natura vincolante del bando di gara con conseguente condanna di Banca Popolare della Murgia all’assorbimento delle anticipazioni di cassa esistenti a carico dello IACP a partire dal 1 gennaio 1992 e al risarcimento degli ulteriori danni rivenienti dalla tardiva immissione nel servizio e dal mancato assorbimento della posizione debitoria.

2. Si è costituita la Banca Caripuglia che ha contestato la domanda e ha agito in via riconvenzionale per il pagamento degli interessi maturati nella misura di Lire 1.430.384.279.

3. Si è costituita anche la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, già Banca Popolare della Murgia, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contestando nel merito la fondatezza della domanda proposta da IACP.

4. Il Tribunale di Bari ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in applicazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5 che attribuisce alla competenza della A.G.A. i ricorsi contro gli atti e i provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici.

5. La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado con sentenza n. 1344/2013. Ha rilevato che nella presente controversia non si discute semplicemente della debenza e della misura degli interessi spettanti alla concessionaria uscente ma si dibatte sulla ultrattività della disciplina riguardante le condizioni economiche del servizio di tesoreria stabilite nella convenzione anche dopo la cessazione del rapporto concessorio e fino al subentro del nuovo tesoriere. Le stesse considerazioni, secondo la Corte di appello, valgono anche con riferimento alla controversia fra IACP e concessionaria subentrante avendo l’Istituto chiesto di accertare la natura vincolante del bando di gara per l’assegnazione del servizio di tesoreria e l’obbligo della banca aggiudicataria di assumere immediatamente il servizio. Si è pertanto al di fuori della previsione della L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 1, applicabile ratione temporis, che attribuisce alla A.G.A. le controversie attinenti a esistenza, validità, efficacia, portata e svolgimento dei rapporti concessori e fa salva la giurisdizione dell’A.G.O. per le sole controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.

6. Ricorre per cassazione ARCA Capitanata, subentrata allo IACP della Provincia di Foggia, per affermare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in relazione alla domanda proposta nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Puglia e della Banca Popolare della Murgia (ora Banca Popolare di Puglia e Basilicata) e la violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5.

7. Si difende con controricorso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata società cooperativa a responsabilità limitata, già Banca Popolare della Murgia mentre non svolge difese Banca Intesa s.p.a. subentrata a Caripuglia.

8. Le parti hanno depositato memorie difensive.

9. Con ordinanza interlocutoria pronunciata alla udienza del 9 maggio 2018 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la eventuale discussione del ricorso davanti alla Sezioni Unite Civili sulla questione della giurisdizione.

10. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso e dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, illustrando con requisitoria scritta del 29 maggio 2019 tali conclusioni. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza pubblica davanti alle Sezioni Unite svoltasi il 4 giugno 2019.

Diritto

RITENUTO

CHE:

11. Il ricorso è fondato. Quanto al primo motivo, con il quale si contesta la mancata affermazione della giurisdizione dell’A.G.O. relativamente alla domanda proposta nei confronti della Cassa di Risparmio di Puglia intesa a contestare il tasso di interesse applicato dopo la scadenza della convenzione, deve rilevarsi che anche in materia di esercizio del servizio di tesoreria in regime di concessione deve ritenersi pienamente applicabile la giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo cui, in materia di concessioni amministrative, sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che, non coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, abbiano un contenuto meramente patrimoniale (Cass. Civ. S.U. n. 16828 del 7 luglio 2017). La giurisdizigne del giudice ordinario, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, non ricorre invece quando la controversia quando faccia venire in rilievo i poteri autoritativi della P.A. a tutela dell’interesse pubblico, rendendo necessaria, da parte del giudice, la pronuncia di provvedimenti destinati ad incidere sul contenuto dell’atto ccncessorio (Cass. Civ. S.U. n. 6744 del 2005). Nella specifica materia dell’esercizio del servizio di tesoreria in regime di concessione è già stato affermato, del resto, che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria qualora la controversia investa esclusivamente le modalità di determinazione del corrispettivo; sebbene, infatti, il servizio di tesoreria si configuri come concessione di servizio pubblico, in quanto implica il conferimento di funzioni pubblicistiche (quali il maneggio del denaro pubblico ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento, nonchè sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio), la controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo un criterio di riparto presente nella L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 non implicando statuizioni sulla validità e l’operatività di clausole della concessione, e richiedendo un’indagine meramente preliminare e delibativa sul contenuto e la disciplina del rapporto concessorio (Cass. Civ. S.U. n. 8113 del 3 aprile 2009). Nel caso in esame lo IACP contesta il diritto a percepire interessi più elevati rispetto a quelli percepiti sino alla scadenza della convenzione sulla base di una clausola della convenzione che non pone in rilievo alcun potere autoritativo dell’ente concedente e pertanto va affermata la giurisdizione dell’A.G.O.

12. Quanto al secondo motivo, con il quale si contesta il ritenuto difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda proposta nei confronti della banca destinata a subentrare nel rapporto di concessione, deve rilevarsi che non è condivisibile la affermazione della Corte di appello secondo cui l’Istituto ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’insorgenza del rapporto concessorio nei confronti della Banca Popolare della Murgia già dal momento dell’accettazione del bando di gara per l’assegnazione del servizio di tesoreria. Tale qualificazione della domanda appare radicalmente contraddittoria rispetto alla contestuale domanda proposta nei confronti della Cassa di Risparmio di Puglia e non resiste alla basilare constatazione della insorgenza del rapporto concessorio solo per effetto della convenzione. Come ha rilevato il Procuratore Generale nell’illustrare le proprie conclusioni a prescindere da una verifica della fondatezza della pretesa fatta valere dall’Istituto essa in nient’altro poteva consistere se non nella richiesta di accertare la responsabilità per il tardivo avvio del servizio in violazione degli impegni assunti con la partecipazione alla procedura di gara non potendo venire affatto in rilievo una concessione non ancora in essere. Si tratta pertanto di una domanda qualificabile come risarcitoria e che non trova anche essa alcun fondamento nei poteri autoritativi della amministrazione incidenti sulla concessione o sulla procedura di gara diretta all’aggiudicazione della concessione. Ne deriva la affermazione anche in questo caso della giurisdizione del giudice ordinario non essendo applicabile la successiva normativa, introdotta con il D.Lgs. n. 80 del 1998, che ha attribuito al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di gara.

13. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Bari, giudice ordinario originariamente adito, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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