Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22769 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10201-2011 proposto da:

CEMAR IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 10 STUDIO

ROSATI, presso lo studio dell’avvocato ANNA BEI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2010 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 01/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCESCO FALCONE per delega

dell’Avvocato GIUSEPPE FALCONE che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di C.E.M.A.R. immobiliare s.r.l. venne emesso relativamente all’anno d’imposta 2005 avviso di accertamento con cui si rideterminavano i ricavi facendo applicazione degli studi di settore. La CTP rigettò il ricorso della contribuente. Anche l’appello venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria sulla base della seguente motivazione.

La sentenza impugnata è correttamente motivata in punto di valutazione della prova. “Ove l’accertamento sia fondato esclusivamente sugli studi di settore, esso deve poggiare non semplicemente sulla formale e asettica comparazione di dati, ma sulla esistenza di gravi incongruenze, intendendosi per tali dati contabili economicamente e logicamente inconciliabili e non meramente discordanti. Nella fattispecie il collegio ritiene che oggettivamente non possa qualificarsi come “grave incongruenza” lo scostamento di oltre il 50% fra il risultato dichiarato e quello atteso, tenuto conto altresì che la contribuente non ha opposto, nè nella fase procedimentale del contraddittorio nè in sede giudiziale, dati obiettivi e plausibili volti a vincere la presunzione de qua. Donde la conferma della sentenza”.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la contribuente che la CTR, nonostante abbia qualificato come non grave incongruenza lo scostamento di oltre il 50% fra il dichiarato e l’accertato, abbia confermato la decisione di primo grado.

Il motivo è infondato. Non è sufficiente, perchè la motivazione di una sentenza sia definita “contraddittoria”, che un’espressione contenuta in questa sia in contrasto con altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; 22 dicembre 2010, n. 25984; 18 febbraio 2015, n. 3270). Si intende agevolmente dalla lettura della sentenza che a causa di errore materiale non risulta scritto “non” fra “possa” e “qualificarsi”, sicchè il passaggio testuale, secondo l’intendimento dell’estensore del provvedimento, doveva essere “oggettivamente non possa non qualificarsi come “grave incongruenza” lo scostamento di oltre il 50%”. Lo si evince non solo dal contenuto del medesimo passaggio motivazionale, che riferisce di uno scostamento fra dichiarato e accertato di oltre il 50%, ma anche da quanto affermato subito dopo circa la mancata neutralizzazione della presunzione da parte del contribuente e da quanto esposto in premessa circa la condivisione da parte della CTR della motivazione della sentenza di primo grado quanto a valutazione della prova. Alla stregua di tale complesso di rilievi risulta chiara la “ratio decidendi” della sentenza impugnata. Del resto, che si tratti di un errore materiale, lo riconosce la stessa contribuente, secondo quanto risulta dal contenuto del motivo seguente.

Con il secondo motivo si denuncia motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta la ricorrente che la CTR ha parlato di uno scostamento fra dichiarato e accertato di oltre il 50% senza indicazione dei relativi elementi di fatto e della fonte probatoria di una simile affermazione.

Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha, come è evidente, tratto il dato dello scostamento fra dichiarato e accertato di oltre il 50% dallo studio di settore alla base dell’atto impositivo.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che, essendo intervenuta l’abrogazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3 che consentiva di utilizzare il valore normale ricavabile da presunzioni in materia edilizia, la CTR non ha considerato che l’utilizzazione delle presunzioni nel campo dell’edilizia richiede una prudenza particolare e che uno spostamento di ricavi nella misura di euro 224.477,00 escludeva l’attendibilità della contabilità, sicchè si stava operando non un accertamento analitico, ma un accertamento induttivo senza che ne ricorressero i presupposti.

Il motivo è infondato. La presunzione alla base dell’atto impositivo, secondo quanto risulta dall’accertamento del giudice di merito, discende dall’applicazione degli studi di settore, il cui presupposto di legittimità risiede nello svolgimento del contraddittorio, e senza che rilevi la questione del valore normale di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3 di cui non vi è traccia nell’accertamento svolto dal giudice tributario. Peraltro non può sfuggire la genericità della censura laddove vi è il richiamo alla prudenza particolare che si sarebbe dovuta mantenere. Non si comprende in concreto in cosa tale “prudenza” si sarebbe dovuta concretizzare ai fini della valutazione della denuncia di violazione di legge.

Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente che la CTR ha fatto applicazione dello studio di settore senza considerare la particolarità del settore dell’edilizia, nel quale i ricavi risultano oggettivamente dal prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, e l’evoluzione normativa con riguardo all’abrogazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3.

Il motivo è inammissibile. Trattasi di censura mediante cui non si denuncia un vizio della motivazione ma una divergenza di valutazioni con riferimento all’apprezzamento di merito delle circostanze del caso, che è profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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