Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22769 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22444-2009 proposto da:

P.G. (OMISSIS) (procuratrice generale di

P.S.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA

MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato TROPEA SERGIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MIRONE GIUSEPPE, FONDACARO

GIOVANNA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 9.6.08,

depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – P.G. ricorre per cassazione, nella qualità di procuratrice generale di P.S., nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 279/34/2008, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo un avviso di rettifica emesso dall’ufficio Iva di Catania nei riguardi del predetto P., per l’anno 1997, salva la detrazione di costi per spese di carburante.

La ricorrente articola tre motivi, ai quali l’amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

2.1. – Il primo motivo, che denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non è sorretto da autosufficienza (1) nè in ordine all’avvenuta proposizione della eccezione di giudicato dinanzi al giudice di merito; (2) nè in ordine alla questione del giudicato esterno in sè e per sè, stante il consolidato principio che suppone comunque in necessaria coordinazione col suddetto canone di autosufficienza finanche il potere di rilievo d’ufficio del giudicato medesimo in sede di legittimità. Il motivo non è inoltre sorretto da idoneo quesito di diritto, stante che quello redatto omette ogni riferimento alla fattispecie concreta siccome differentemente decisa, sul punto, dalla sentenza impugnata, risolvendosi in un’interrogazione astratta in ordine all’efficacia preclusiva del giudicato in sè.

2.2. – il secondo motivo, nel denunziare violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione ancora all’art. 360 c.p.c., n. 3, è egualmente viziato nella formulazione del quesito di diritto, stante che il quesito non contiene alcun riferimento alla fattispecie e alla diversa regula iuris ritenuta in sentenza.

2.3. Il terzo motivo, che denunzia insufficiente motivazione su punto decisivo, è inammissibile in quanto non concluso da idoneo momento di sintesi, diretto a evidenziare il fatto controverso, sul quale la motivazione andrebbe ritenuta insufficiente, e le ragioni della sua decisività”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla relazione;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1,500,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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