Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22768 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Alfonso – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21954-2015 proposto da:

S.A., M.V.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO

ORLANDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANGIORGIO CASAROTTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO CALGARO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 15865/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 186/2012 aveva accolto la domanda di riscatto del fondo agrario – di proprietà di C.P. e da questi donato con atto in data 14.4.2000 a F.P. – proposta da M.V.M. ed S.A., in qualità di proprietari e coltivatori diretti del fondo confinante i quali avevano dedotto la natura simulatoria della donazione, in quanto dissimulante un contratto di compravendita, e la violazione del loro diritto di prelazione agraria.

La pronuncia della Corte territoriale sostituiva i retraenti nel contratto di alienazione dee. fondo contraddistinto al Catasto (Terreni in Comune di Zanè al fg. (OMISSIS) di ha 0.88.54 determinando il prezzo – anche in considerazione delle migliorie apportate dal riscattato – nell’importo di 222.169,00 come da stima effettuata dal CTU.

La Corte di cassazione, con sentenza 28.7.2015 n. 15865 ha accolto il primo motivo del ricorso principale proposto da F.P., e cassata la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 186/2012, decidendo nel merito, ha rigettato – per difformità dell’oggetto della pronuncia della Corte d’appello rispetto al “petitum” come definito nell’atto introduttivo del giudizio – la domanda di riscatto del fondo agrario – di proprietà di C.P. e da questi donato con atto in data 14.4.2000 a F.P. – proposta da M.V.M. ed S.A., in qualità di proprietari e coltivatori diretti del fondo confinante i quali avevano dedotto la natura simulatoria della donazione e la violazione del loro diritto di prelazione.

La sentenza della Corte Suprema è stata impugnata per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., da M.V.M. e S.A. con due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Resiste F.P. con controricorso.

Non hanno svolto difese gli intimati C.C., C.G., nonchè Ch.Pa. ed Ch.Ig. n.q. di eredi di C.D. e Ch.Ge., ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo posta ex L. n. 53 del 1994 in data 9.9.2015.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso non deve essere dichiarato inammissibile e la causa deve essere trattata in pubblica udienza.

PQM

 

Visto l’art. 391 bis c.p.c., comma 3.

Dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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