Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22768 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8350-2012 proposto da:

STELLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata l’08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DRUDA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione del diniego di rimborso delle imposte ipotecarie e catastali corrisposte dalla società contribuente per il trasferimento in sede giudiziale, a seguito di una vendita con incanto e nell’ambito di una procedura concorsuale, di un immobile in suo favore. All’esito del decreto di aggiudicazione dell’immobile la società versava il prezzo di aggiudicazione, oltre l’IVA al 20%, mentre dopo la registrazione del decreto di trasferimento emesso in data 21.9.2006, alla società fu richiesto d’integrare il versamento, per il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, essendo nelle more entrato in vigore il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, lett. a) che prevede il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e non più fissa, per la compravendita di immobili strumentali ancorchè assoggettati ad IVA (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10).

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che una volta assolta l’IVA, con il versamento del corrispettivo, alla società contribuente doveva applicarsi la previgente imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa, benchè il decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile fosse stato emesso successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa. La CTR, dal canto suo, in accoglimento delle ragioni dell’ufficio, riformava integralmente la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente ha denunciato il vizio di violazione di legge, e precisamente del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 6 e del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10 e dell’art. 1 bis della Tariffa allegata allo stesso decreto, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la novella di cui al cd. Decreto Bersani (D.L. n. 223 del 2006) non potrebbe applicarsi retroattivamente, quanto alle imposte indirette minori (ipotecaria e catastale), agli immobili strumentali che risultino essere già stati assoggettati ad IVA, in quanto “essi non sono nè possono rientrare nella categoria degli immobili strumentali esenti, salvo opzione, categoria di nuovo conio” e ciò sulla base dei motivi d’interpretazione letterale e sistematica sviluppati in ricorso. Il motivo non merita adesione.

Infatti, ciò che non può certamente essere consentito è proprio la richiesta retroattività del momento impositivo delle imposte di che trattasi, vuoi alla data dell’aggiudicazione del bene immobile, vuoi alla data del pagamento del prezzo, e ciò per la decisiva ragione che, D.Lgs. n. 347 del 1990, ex art. 13 il momento impositivo delle imposte ipotecarie e catastali deve essere necessariamente riferito alla data di formazione dell’atto traslativo e, dunque, del decreto di trasferimento, cui è connessa la richiesta delle formalità. Quand’anche il trasferimento di un immobile aggiudicato in una procedura concorsuale sia certamente la risultante di una fattispecie a formazione progressiva costituita dalla aggiudicazione, dal versamento del prezzo e dal successivo trasferimento mediante decreto, il presupposto d’imposta, che per l’IVA sorge, quale suo fatto generatore al momento del versamento del corrispettivo, per le imposte in oggetto, il presupposto sorge nel momento in cui il bene viene trasferito:

Esiste, pertanto, un’autonoma disciplina, per le diverse imposte, anche se relative alla medesima operazione traslativa, sia con riferimento all’oggetto, che con riferimento al presupposto che al momento impositivo. Infatti, poichè il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 assoggetta all’imposta ipotecaria le formalità (trascrizione, iscrizione, ecc.) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l’art. 10 medesimo testo legislativo assoggetta all’imposta catastale le volture, è evidente che le predette imposte siano dovute nella misura prevista alla data in cui dette formalità e volture sono richieste, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13 che richiama per l’accertamento e la liquidazione delle imposte in questione le disposizioni previste per l’imposta di registro e l’imposta sulle successioni e donazioni, cioè, la data di formazione dell’atto traslativo di diritti immobiliari. Nella presente vicenda, pertanto, mentre la compravendita si considera perfezionata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, anteriormente alla novella di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, lett. a cioè, alla data del versamento del corrispettivo, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività IVA/registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 d’altra parte, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura prevista alla data in cui dette formalità sono state poste in essere, quindi, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 35 cit. che impone di applicarle in misura proporzionale per i trasferimento dei fabbricati strumentali, ancorchè assoggettati ad IVA e ciò, in quanto il decreto di trasferimento è stato emesso il 21.9.2006, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006.

La complessità della fattispecie, che non registra precedenti in termini, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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