Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22768 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22440-2009 proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato GULLOTTA

FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSELLA

MICHELE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– controrIcorrente –

avverso la sentenza n. 54/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA – Sezione Staccata di VERONA del 14.4.08, depositata il

14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERROSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – B.F., “in qualità di legale rappresentante firmatario delle dichiarazioni dei redditi ed Iva, nonchè socio accomandatario fallito” della (a sua volta fallita) s.a.s. Simm Uno di Baltieri Fausto & c., ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, n. 54/15/2008, che ha accolto due appelli dell’agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado, in controversia attinente ad avvisi di accertamento per imposizione diretta e Iva a carico della società fallita, contenenti il recupero di maggiori imposte per distinte annualità sulla base di p.v. di constatazione della polizia tributaria.

Il predetto articola due motivi, ai quali l’agenzia resiste con controricorso.

2. – Il primo motivo appare inammissibile per inidoneità dei quesiti di diritto.

Trattasi di motivo denunciante (quanto alla asserita decisione sui periodi d’imposta 1997 e 1998) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, n. 4 e art. 7, n. 1, dello st. del contribuente, nonchè dell’art. 32, n. 2, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ma si palesa concluso da tre quesiti formulati in termini di mera astratta interrogazione sul diritto del fallito (1) di ricevere copia di verbali di indagine fiscale; (2) di ricevere la notifica di verbali detti; (3) di conservare la legittimazione processuale rispetto al rapporto tributario. E’, di contro, completamente omesso il riferimento alla fattispecie in fatto, donde il motivo non consente alla Corte di formulare principi idonei a risolvere la controversia.

3. – il secondo motivo, denunziante vizio di motivazione sotto il congiunto profilo di erroneità, contraddittorietà e omissione (quanto alla asserita decisione sui periodi d’imposta 1999 e 2000), non contiene il momento conclusivo di sintesi, omologo del quesito di diritto, inteso a evidenziare quale sia il fatto controverso inciso dal vizio e quale sia la ragione della relativa sua decisività”;

– che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla relazione;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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