Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22767 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/08/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 12/08/2021), n.22767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta M. C. – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11806/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Studio Legale Borraccia e Labella Associati, in persona dell’avv.

Marco Borraccia e dell’avv. Stefania Labella, rappresentati e difesi

dall’avv. Giovanni D’Onofrio, con domicilio presso lo studio

dell’avv. Carla Olivieri, in Roma, alla via Nomentana, n. 295;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Basilicata n. 171/01/12, pronunciata il 19 novembre 2012 e

depositata il 28 novembre 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile

2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

L’associazione professionale fra i coniugi avvocati Marco Borraccia e Stefania Labella chiedeva il rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, complessivamente pari a circa seimila Euro ed otteneva dal giudice di prossimità l’apprezzamento delle proprie ragioni, mediante l’annullamento del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria, con esito confermato in appello, fondamentalmente sull’assunto difettassero in concreto gli elementi organizzativi e gli altri indicatori di una struttura tale da superare i presupposti impositivi.

Ricorre l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a due motivi, resiste la parte contribuente spiegando tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, ed art. 3, comma 1, censurando la sentenza di merito per aver ritenuto la forma di associazione professionale indice non sufficiente di idonea organizzazione ai fini Irap.

La questione è stata affrontata più volte, ed anche di recente, da questa Corte che ha ribadito l’indirizzo ormai consolidato per cui L’attività professionale di studio legale associato (nella specie, costituito tra coniugi) è sempre soggetta ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dai mezzi di cui si avvale, prescindendosi per tale forma associata dal requisito dell’autonoma organizzazione in base al secondo periodo del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (Cass. V, 27843/2018). L’indirizzo si iscrive sulla scia dell’arresto della Sezioni Unite di questa Corte, ove è stato affermato L’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività (Cfr. Cass. S.U. n. 7371/2016).

2. Con il secondo motivo si prospetta vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa l’organizzazione professionale. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente.

In definitiva il ricorso è fondato e, non residuando altri accertamenti in fatto, può essere definito nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese di merito possono essere compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito, mentre condanna la parte controricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro milleduecento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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