Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22767 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22767
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22409-2009 proposto da:
C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G.A. PASQUALE 21, presso il sig. MARIO CAPRIOTTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato BRUNI CIRIACO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 98/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di ANCONA del 28.5.08, depositata il 16/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con sentenza 16.7.2008 la commissione tributaria regionale delle Marche, adita con appello dell’agenzia delle entrate nella controversia insorta tra C.L. e l’agenzia medesima, avente a oggetto avvisi di accertamento Iva, Irpef e Irap per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, in parziale accoglimento dell’appello, ha riconosciuto la legittimità degli avvisi con riferimento ai ricostruiti maggiori ricavi, “salvo l’abbattimento dell’85% degli stessi, per ciascun anno d’imposta, a titolo di costi non documentati”;
che in proposito ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che reputa la deducibilità di costi non preclusa dalla violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili;
e, sulla considerazione di non condivisibilità della equazione dall’ufficio sostenuta – circa la corrispondenza al reddito imponibile dei prelievi aggiunti ai versamenti bancari, ha affermato non potersi ignorare, in sede di accertamento, l’entità dei costi sopportati nell’esercizio dell’impresa;
che ricorre per cassazione il C., articolando un motivo denunciante “nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “, e l’agenzia delle entrate resiste con controricorso, nel quale propone altresì ricorso incidentale, pure affidato a un motivo denunciante insufficiente motivazione ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 5;
– che, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si fa presente che “il ricorso principale è inammissibile, non risultando il motivo concluso da idoneo momento di sintesi diretto a evidenziare il fatto controverso decisivo sul quale la motivazione sarebbe da ritenere (secondo l’inammissibile congiunta doglianza) omessa, insufficiente e contraddittoria”;
– che il collegio condivide siffatta primaria considerazione;
che pertanto, ai sensi dell’art. 334 cpv. c.p.c., la relativa declaratoria incide – escludendola – sull’efficacia ricorso incidentale dell’agenzia, il quale risulta tardivamente proposto che l’esito del giudizio costituisce motivo di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia dell’incidentale tardivo, compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011