Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22767 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22409-2009 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G.A. PASQUALE 21, presso il sig. MARIO CAPRIOTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNI CIRIACO, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 98/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ANCONA del 28.5.08, depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza 16.7.2008 la commissione tributaria regionale delle Marche, adita con appello dell’agenzia delle entrate nella controversia insorta tra C.L. e l’agenzia medesima, avente a oggetto avvisi di accertamento Iva, Irpef e Irap per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, in parziale accoglimento dell’appello, ha riconosciuto la legittimità degli avvisi con riferimento ai ricostruiti maggiori ricavi, “salvo l’abbattimento dell’85% degli stessi, per ciascun anno d’imposta, a titolo di costi non documentati”;

che in proposito ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale che reputa la deducibilità di costi non preclusa dalla violazione degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili;

e, sulla considerazione di non condivisibilità della equazione dall’ufficio sostenuta – circa la corrispondenza al reddito imponibile dei prelievi aggiunti ai versamenti bancari, ha affermato non potersi ignorare, in sede di accertamento, l’entità dei costi sopportati nell’esercizio dell’impresa;

che ricorre per cassazione il C., articolando un motivo denunciante “nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 “, e l’agenzia delle entrate resiste con controricorso, nel quale propone altresì ricorso incidentale, pure affidato a un motivo denunciante insufficiente motivazione ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 5;

– che, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si fa presente che “il ricorso principale è inammissibile, non risultando il motivo concluso da idoneo momento di sintesi diretto a evidenziare il fatto controverso decisivo sul quale la motivazione sarebbe da ritenere (secondo l’inammissibile congiunta doglianza) omessa, insufficiente e contraddittoria”;

– che il collegio condivide siffatta primaria considerazione;

che pertanto, ai sensi dell’art. 334 cpv. c.p.c., la relativa declaratoria incide – escludendola – sull’efficacia ricorso incidentale dell’agenzia, il quale risulta tardivamente proposto che l’esito del giudizio costituisce motivo di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia dell’incidentale tardivo, compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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