Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22766 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. III, 28/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.28/09/2017), n. 22766
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26368-2014 proposto da:
M.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEL TAGLIAMENTO 76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
NACCARATO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO SERIO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA GIRGENTI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona
del Dott. G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1
GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO
BONGIORNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARMELO LATINO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonchè da
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52,
presso lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAURIZIO DI BENEDETTO giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA GIRGENTI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona
del Dott. G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO
BONGIORNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARMELO LATINO giusta procura in calce al controricorso;
– intimato –
M.P.G.;
nonchè da
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE
MERCATO 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE PERRINO giusta procura
a margine del ricorso;
– controricorrente –
contro
BANCA GIRGENTI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona
del Dott. G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO
BONGIORNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARMELO LATINO giusta procura in calce al controricorso;
– intimato –
M.P.G.;
– ricorrenti –
MI.GI., P.V., MI.VI.LU.,
MI.SI., MI.MA., MI.CA., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28/A, presso lo studio
dell’avvocato GAETANO ALESSI, rappresentati e difesi dall’avvocato
GUIDO SINATRA giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
BANCA GIRGENTI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona
del Dott. G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO
BONGIORNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARMELO LATINO giusta procura in calce al controricorso;
– intimato –
M.P.G.;
– ricorrente –
PE.EN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52, presso
lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GUIDO SINATRA giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
BANCA GIRGENTI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona
del Dott. G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO
BONGIORNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARMELO LATINO giusta procura in calce al controricorso;
– intimato –
M.P.G.;
– ricorrente –
avverso la sentenza n. 487/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 24/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/05/2017 dal Consigliere Dott. FRASCA RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 2 e 5
del ricorso C. e 3, 10 e 11 del ricorso PE., rigetto di
tutti gli altri ricorsi;
udito l’Avvocato GIROLAMO BONGIORNO;
udito l’Avvocato GUIDO SINATRA anche per delega; udito l’Avvocato
MICHELE PERRINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 487 del 014, depositata il 24 marzo del 2014 ha proposto un ricorso per cassazione contro la Banca di Girgenti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, che va considerato come ricorso principale, in quanto iscritto a ruolo prima di altri ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza, i quali vanno ad esso riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.
2. I successivi ricorsi sono stati separatamente proposti: a) da C.A. contro la stessa Banca e nei confronti del M., di Ca.Ro., D’.Ma., Pe.En. e Mi.Gi.; b) dal D’. contro la Banca e nei confronti del M., del Ca., del C., del Pe. e di Mi.Gi., P.V., Mi.Vi.Lu., Mi.Si., Mi.Ca., tutti nella qualità di eredi con beneficio d’inventario di Mi.Gi.; c) dal Pe. contro la Banca e nei confronti del M., del Ca., del C., del D’. e dei detti eredi nella qualità; d) dai detti eredi nella qualità contro la Banca e nei confronti del Pe., del M., del Ca., del C. e del D’..
3. La Banca di Girgenti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso a ciascuno dei ricorsi per cassazione proposti.
4. La sentenza d’appello qui impugnata definisce il giudizio di rinvio scaturito dall’esito di un giudizio penale instaurato nei confronti di ex amministratori e sindaci della Banca di Girgenti, a seguito della dichiarazione di insolvenza della stessa da parte del Tribunale di Agrigento nel 1991, con capi d’imputazione di cui alla L.Fall., art. 216 e art. 223, comma 2, ossia bancarotta fraudolenta reale e documentale, propria ed impropria.
5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata all’odierna udienza pubblica ed in relazione ad essa sono state depositate memorie da parte del D’., del Pe., degli eredi Mi. e della Banca.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il Collegio rileva che riguardo a nessuno dei ricorsi proposti nei confronti di Ca.Ro. risulta essere stato documentata la ritualità della notificazione nei suoi confronti, in quanto, dopo che si è tentata inutilmente la notificazione una prima volta presso una casa circondariale sull’assunto che fosse colà detenuto, all’esito dell’attestazione che la detenzione era cessata la notificazione è stata effettuata presso un luogo indicato dalla casa circondariale ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (ricorsi C., D’., Pe.), ma non è stato prodotto l’avviso di cui a tale norma.
La mancata produzione dell’avviso de quo, poichè i motivi dei ricorsi proposti nei confronti del Ca. concernono il comune accertamento della responsabilità del medesimo, dei detti ricorrenti e degli altri intimati in ciascuno dei detti ricorsi, sì da dar luogo al riguardo ad un profilo di inscindibilità della causa, giustificano l’applicazione del precetto di cui a Cass., Sez. Un. n. 14124 del 2010 e, dunque, l’ordine alle parti ricorrenti di cui a detti ricorsi di provvedere al rinnovo della notificazione nei confronti del Ca., ai sensi dell’art. 371 – bis c.p.c..
2. Il conseguente rinvio a nuovo ruolo della trattazione si deve estendere anche al ricorso proposto dal M., giacchè la decisione sui ricorsi proposti contro la stessa sentenza – al di là delle relazioni possibili nella specie fra i distinti ricorsi – è comunque opportuno che avvenga congiuntamente.
PQM
La Corte, rilevato che quanto ai ricorsi proposti dal C., dal D’., dal Pe. e dagli eredi Mi. non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nei confronti di Ca.Ro., visto l’art. 371 – bis c.p.c., ordina ai detti ricorrenti di provvedere al rinnovo della notificazione dei rispettivi ricorsi nei confronti del medesimo, unitamente a copia di questa ordinanza. Concede all’uopo termine di giorni sessanta dalla comunicazione del deposito della presente. Rinvia la trattazione a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017