Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22766 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. I, 20/10/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7601/2019 r.g. proposto da:

A.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Riccardo Luponio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

in Roma, P.le Don Giovanni Minzolini.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, depositata in

data 15.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da A.D., cittadina della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 31.8.2017 dal Tribunale di Ancona, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dalla richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale della richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultima; ella ha infatti narrato: i) di essere nata a (OMISSIS); ii) di essere stata costretta a fuggire dalla Nigeria perchè accusata ingiustamente dai suoceri della morte del marito.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, perchè non ricorrevano i presupposti applicativi richiesti per l’invocata tutela protettiva e perchè comunque in relazione al pericolo allegato ben avrebbe potuto richiedere la protezione statale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato di provenienza della richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, in ragione della mancata allegazione di una seria condizione di vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 15.10. 2018, è stata impugnata da A.D. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento delle condizioni interne della Nigeria e della sussistenza dei lamentati pericoli familiari raccontati dalla ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in relazione al riconoscimento della invocata protezione internazionale.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria.

4. Il quarto motivo articola vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 Già il primo motivo è inammissibile.

5.1.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Ne consegue che non è più declinabile, innanzi a questa Corte, il vizio motivazionale, così come articolato dalla ricorrente nel primo motivo di doglianza.

5.2 Ma è inammissibile anche il secondo motivo di censura che si compone solo di generiche osservazioni di carattere meritale sul giudizio di inattendibilità del racconto, su cui la Corte di legittimità non è legittimata ad interloquire trattandosi di valutazioni di merito rimesse alla esclusiva cognizione dei giudici del merito, e sul “rischio terroristico”, che risulta essere anche circostanza nuova.

5.3 Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria (Edo State), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito.

5.4 Il quarto motivo – declinato in riferimento al diniego della richiesta protezione umanitaria – è inammissibile sia perchè non coglia ratio decidendi della motivazione impugnata (mancata allegazione di una condizione di vulnerabilità della richiedente) sia perchè intende sollecitare di nuovo questa Corte ad una rivisitazione del merito della decisione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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