Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22766 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28007-2011 proposto da:

T.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LA SPEZIA 28,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA BELMONTE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ROSARIO FORTINO, EMILIO GRECO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SPA;

– intimato –

Nonchè da:

EQUITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIANA 56, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA CARMELA PUPO giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

T.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 400/2010 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 09/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VETERE per delega degli Avvocati

GRECO e FORTINO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUPO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso principale, assorbimento o rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario; il ricorrente ha dedotto che gli atti impositivi sottostanti all’iscrizione erano stati impugnati e annullati nei diversi gradi di merito. Fin dal primo grado, si costituiva il concessionario, evidenziando la tardività dell’impugnativa, poichè proposta oltre i 60 gg. normativamente previsti.

La CTP rigettava il ricorso, e la CTR rigettava l’appello della parte contribuente, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il concessionario ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la parte contribuente ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, nonchè il vizio di nullità della sentenza impugnata, in quanto i giudici d’appello avrebbero ritenuto tardivo il ricorso, sulla base dello ius superveniens che invece non poteva considerarsi applicabile alla vicenda oggetto di giudizio, in quanto il termine di 60 gg. per impugnare la comunicazione di iscrizione ipotecaria sarebbe entrato in vigore dopo che tale comunicazione fu inviata, dal concessionario per la riscossione, alla parte contribuente.

Con il motivo di ricorso incidentale, il concessionario denuncia il vizio di omessa pronuncia dei giudici d’appello, sulla censura d’inammissibilità dell’appello, per difetto di legittimazione ad agire in via d’impugnazione dell’appellante, in quanto in primo grado era costituita la sola società di persone, mentre in secondo grado si era costituito l’erede di uno dei soci.

In primo luogo, il motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto sotto la rubrica che denuncia la nullità della sentenza e contestualmente il vizio della sua motivazione, i vizi proposti sono generici e privi della specificità, manca l’individuazione delle norme alla stregua delle quali la sentenza impugnata sarebbe nulla, nè emergono con chiarezza quali siano gli elementi necessari per individuare le dedotte violazioni processuali; infatti, la Corte di Cassazione, in tema di asserito

vizio di nullità della sentenza può procedere all’esame e alla valutazione diretta degli atti processuali quando si tratta di valutare la fondatezza del motivo proposto e, quindi, dopo che sia stata valutata positivamente l’ammissibilità della medesima censura (Cass. n. 1014/2006). E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito” (Cass. ord. n. 19959/14, 25332/14, 17125/07).

Il motivo di censura è, altresì, inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non riporta i brani asseritamente contraddittori ovvero insufficientemente motivati e non censura le effettive ragioni della sentenza, secondo il criterio della specificità, completezza e riferibilità, evidenziando i vizi logici e le incongruità aventi un’efficacia causale determinante sul dispositivo, la cui assenza avrebbe portato a un esito diverso della motivazione. E’, fondato il convincimento che la parte miri a una nuova rivisitazione del merito della causa, finalità non consentita nel presente giudizio di legittimità. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione”(cass. sez. un. n. 24148/2013, ord. n. 3370/12, 17037/15).

Nel merito, il ricorso è, comunque, da rigettare, perchè l’atto introduttivo è stato tardivamente proposto, cioè, oltre i termini fissati a pena di decadenza.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso principale con assorbimento dell’incidentale.

Condanna la parte contribuente a pagare a Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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