Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22766 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21786-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AGIZZA CIRO & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 205/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 19.5.08, depositata l’8/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 205/2008, che, in parziale accoglimento dell’appello della società Agizza Ciro & c. s.a.s., ha annullato un avviso di accertamento in rettifica del reddito d’impresa, ai fini delle imposte dirette (Irpef e irap) e dell’iva.

L’intimata non ha svolto difese.

L’unico motivo di ricorso, sorretto da idoneo quesito e inteso a denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 appare manifestamente fondato, essendo stato il giudizio di merito celebrato nei confronti della sola società di persone, a fronte invece dell’unicità dell’accertamento, da svolgersi anche nei riguardi dei soci litisconsorti in base al noto insegnamento di sez. un. 14815/2008.

Peraltro la nullità attiene alla sola questione dell’accertamento del reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette, la decisione in tema di iva non risultandone incisa”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, ma reputa, quanto all’ultima, di dar seguito al diverso indirizzo interpretativo della sezione, secondo il quale, pur confermandosi che l’accertamento di maggior imponibile iva a carico di società di persone, se autonomamente operato, è di per sè estraneo all’ambito di applicazione del criterio sopra richiamato (e del resto v. Cass. n. 8782/2009), mancando, in proposito, un meccanismo, analogo a quello previsto dal combinato disposto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (Tuir), di automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile meccanismo che – in esito all’arresto delle sezioni unite – costituisce il presupposto in funzione del quale, in relazione all’accertamento dell’Ilor societaria e della corrispondente Irpef dei soci, si verifica, tra società e soci, il litisconsorzio necessario originario; pur vero essendo tutto ciò, resta che, nel caso (quale quello di specie) in cui l’amministrazione finanziaria abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti per imposte dirette e Iva a carico di società di persone – fondati su elementi in parte comuni (seppur non coincidenti) – il profilo dell’accertamento impugnato, concernente l’imponibile Iva, non si sottrae, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti a esso specifici, al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle situazioni che scaturisce dalle peculiarità del processo tributario e della dimensione solo processuale del litisconsorzio ivi previsto (così invero Cass. n. 12236/2010, nonchè, in parte, Cass. n. 16661/2011); – che dunque il ricorso va accolto e la sentenza cassata in ragione della violazione suindicata, determinativa della nullità dell’intero giudizio, con conseguente rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c.;

– che sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell’impugnata sentenza e dell’intero giudizio; cassa la sentenza detta e rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale di Caserta; compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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