Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22765 del 25/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 25/09/2018), n.22765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17798/2017 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROCCO LUIGI CORVAGLIA;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANDIA 102,

presso lo studio del Dott. VALERIO ROCHIRA, rappresentato e difeso

da se medesimo unitamente all’avvocato MADDALENA BOSELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 595/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

in parziale accoglimento del gravame proposto dal R., la Corte di Appello di Lecce ha condannato il M. al risarcimento del danno (liquidato equitativamente in 2.000,00 Euro) per l’affissione in una bacheca aziendale di una missiva riservata indirizzata al predetto R.;

il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; ha resistito l’intimato a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo (che denuncia un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per “omessa e/o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo e controverso per il giudizio”) è inammissibile laddove prospetta formalmente un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (non applicabile ratione temporis) e comunque inammissibile anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo (per quanto emerge dall’illustrazione del motivo), giacchè la Corte ha evidentemente esaminato (ancorchè implicitamente) il profilo della imputazione al M. dell’affissione della lettera, cosicchè la censura si risolve in una non consentita richiesta di un diverso accertamento di merito sul punto;

il secondo motivo (che deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e censura la Corte per avere liquidato il danno senza accertarne l’effettiva esistenza) è infondato, poichè la sentenza ha espressamente compiuto un accertamento di tipo presuntivo (facendo specifico riferimento al “disagio” e all'”imbarazzo” causato dalla indebita divulgazione) e non ha dunque ritenuto il danno provato in re ipsa;

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018

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