Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22765 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. I, 20/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5035/2019 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE e rappresentato

e difeso dall’avvocato Domenico Iannone, in forza di procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato l’1/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto n. cronol. 3946/2018, depositato il 1/6/2018, ha respinto la richiesta di I.C., cittadino della (OMISSIS), di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha osservato che il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, perchè sorpreso durante un rapporto omosessuale dal padre del suo partner) non era credibile, per evidenti contraddizioni e lacune (anche in ordine all’orientamento omosessuale, negato dinanzi alla Commissione territoriale); non ricorrevano, in ogni caso, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria, nel Paese di provenienza (e nella regione, Edo State) non ricorreva una situazione di violenza indiscriminata (sulla base delle ECOI consultate, al 2017); non sussistevano neppure le condizioni per la protezione per ragioni umanitarie, in difetto di condizioni individuali di vulnerabilità, per motivi personali o di salute.

Avverso la suddetta pronuncia, I.C. propone ricorso per cassazione, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, premettendo di proporre “appello” avverso “una sentenza”, svolge in ricorso considerazioni sul diniego di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, richiamando in astratto i presupposti di legge e l’interpretazione offerta da questo giudice di legittimità.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale.

Secondo il principio costante, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (Cass. 28 marzo 2006, n. 7084; ex multis, Cass. 21 novembre 2017, n. 27540; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741; Cass. 17 marzo 2017, n. 7014).

Nella specie, nella procura a margine del ricorso, manca la data di rilascio, con autenticazione del difensore.

Questa Corte ha di recente ribadito (Cass. 2342/2020; conf. Cass. 1043/2020, con riferimento ad una procura apposta a margine del ricorso) che “in tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato”. Invero, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, norma speciale, prescrive espressamente la certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

Ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell’atto) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria.

3. In ogni caso, il ricorso è inammissibile sotto altro profilo, in quanto contiene riferimenti sparsi alle domande proposte ed alla normativa di settore che regola il procedimento per il riconoscimento della protezione, senza formulazione di specifici e separati motivi idonei a enucleare le singole statuizioni impugnate e le relative critiche e senza precisare quali critiche, genericamente accennate, si rivolgano alla decisione della Commissione o al decreto ed in quali termini. Ciò è sufficiente per giudicare il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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