Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22765 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18627-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

ARCO ALLESTIMENTI SRL (OMISSIS) in liquidazione in persona del

suo Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA APOLLODORO

26, presso lo studio dell’avvocato VENTURELLI NURI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 21.4.08, depositata il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per la ricorrente (Avvocatura) l’Avvocato Carlo Maria Pisana

che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Nuri Venturelli che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in difformità

dalla relazione.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 76/38/08, depositata il 13 giugno 2008, con la quale è stato confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno 2001, emesso per la ritenuta inesistenza di rapporti tra la contribuente Arco Allestimenti S.r.l.

ed altra società, sul rilievo che “i rapporti commerciali tra le due società appaiono effettivi e reali come risulta dalle bolle di consegna, dal verbale assembleare del (OMISSIS) che ha fondato a priori il futuro rapporto di collaborazione commerciale tra le due società, dai pagamenti delle prestazioni eseguiti con titoli riscontrati in contabilità”, nonchè dagli elementi desumibili dall’istruttoria svolta in sede penale, – all’esito della quale l’Amministratore unico era stato assolto – “ed in particolare dalla deposizione dei testi che hanno confermato, in modo analitico, l’effettività delle prestazioni disconosciute dalla Amministrazione Finanziaria”.

L’intimata resiste con controricorso.

2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia “insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, individuando il fatto controverso e decisivo nella “esistenza di effettivi rapporti commerciali tra le due distinte società” e formulando la seguente sintesi: “si riscontra una motivazione insufficiente nel momento che la CTR respinge in modo generico le difese dell’Ufficio senza entrare nel merito del loro contenuto e senza alcun riferimento a dati specifici, limitandosi a richiamare, in contrario, acriticamente, alcuni elementi non precisati nell’oggetto e nel contenuto concreto, non sottoposti a verifica nè suscettibili di esserlo in base agli atti di causa, che si riducono ad una vuota formula di stile dalla quale non è possibile desumere nè l’inerenza degli stessi alla vicenda controversa, nè comprendere il percorso valutativo seguito dal Giudice”.

3. Il motivo appare inammissibile. Secondo il costante l’orientamento di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (da ultimo, Cass. n. 6288 del 2011). La CTR enuncia in modo sufficiente le ragioni della ritenuta esistenza dei rapporti commerciali tra la contribuente e l’altra società indicando le fonti del proprio convincimento, senza che emerga un’obiettiva deficienza del criterio logico che la ha condotta alla formazione del proprio convincimento. Il motivo si traduce, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito (sottesa nell’affermata insuscettibilità di verifica, ex actis, degli elementi valutati), preclusa in questa sede. 4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che il solo controricorrente ha depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo, in particolare, ribadirsi che il motivo sottende una richiesta di riesame del merito, preclusa in sede di legittimità;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell’intimata, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 12.000, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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